Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13984 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 10/06/2010), n.13984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29861/2005 proposto da:

MEDIA PIU’ SRL, già N.D.P. ADVERTISING S.r.l., in persona

dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54,

presso lo studio dell’avvocato MARCHISIO MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPERANZA PASQUALE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ERIGENTI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARONI MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2961/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ORSINI Vincenzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SPERANZA Pasquale, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 15 febbraio 2005 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla N.D.P. Adversiting s.r.l.

avverso il verbale di accertamento con cui la Polizia municipale le aveva contestato la violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13 quater, per illegittima collocazione del cartellone pubblicitario, ordinandone la rimozione.

Secondo il Giudicante, il verbale di contravvenzione non era impugnabile, non contenendo alcuna ingiunzione di pagamento; d’altra parte, il rimedio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, è proponibile esclusivamente nei confronti dell’ordinanza di ingiunzione; nel merito, l’autorizzazione allo spostamento non consentiva comunque la collocazione pericolosa per la viabilità.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Media Più s.r.l., già N.D.P. Adversiting s.r.l. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, censura la decisione gravata che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione quando, trattandosi di violazioni del codice della strada, il verbale di contravvenzione è immediatamente impugnabile con l’opposizione proposta ai seni della richiamata normativa.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che in materia di contravvenzioni al codice della strada, è immediatamente impugnabile il verbale di accertamento dell’infrazione, (art. 204 bis C.d.S.), in quanto lo stesso possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza ingiunzione.

In particolare, deve disattendersi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’intimato, atteso che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il provvedimento con il quale l’Autorità amministrativa proprietaria della strada, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., comma 13 quater, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo art. 23, comma 11, sanzione applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un’espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater, è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l’atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (SU. 563/2009).

Pertanto,erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perchè diretti a formulare censure avverso argomentazioni della sentenza impugnata che sono state formulate nel merito ad abundantiam che, come tali,sono prive di carattere decisorio: il Giudice, avendo dichiarato inammissibile l’opposizione, si era ormai spogliato in proposito della potestas iudicandi.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissibili gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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