Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13984 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/07/2020), n.13984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16939-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI GRACCHI,

187, presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI PASQUALE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROMANO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

L.M., titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DEI SATIRI, 52, presso lo studio dell’avvocato

MAIETTA ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato GALDIERI ALFIO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, MATANO GIUSEPPE,

SCIPLINO VITA ESTER ADA;

– resistente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI –

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO (OMISSIS), AGENZIA

DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7768/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da L.M. nei confronti di D.A. nonchè dell’INPS e della SCCI, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.A. nei confronti di L.M., volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, e dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria contributiva di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS);

la Corte di appello, in premessa, ha chiarito come la sentenza di primo grado definisse due distinti giudizi, poi riuniti, l’uno attivato dal D. nei confronti del L. per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con le conseguenti rivendicazioni economiche, l’altro dal L. nei confronti dell’INPS e del Concessionario del Servizio di Riscossione per resistere alla pretesa creditoria portata nella cartella esattoriale dianzi indicata, emessa per il recupero contributivo scaturente dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti L. e D. ed oggetto di un accertamento ispettivo;

in estrema sintesi, la Corte territoriale ha giudicato inidoneo il quadro probatorio, offerto dalle parti gravate del relativo onere, a supportare gli accertamenti e le pretese oggetto di giudizio;

ha proposto ricorso per cassazione, D.A., articolato in due motivi;

ha resistito, con controricorso, L.M.;

l’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso;

sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe;

è stata depositata delibera di ammissione del ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al Patrocinio a spese dello Stato

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.; la censura investe la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe accolto l’appello in relazione ad un capo della pronuncia di primo grado che non aveva costituito oggetto di alcun gravame;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la lettura della sentenza impugnata renda evidente il thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice di appello; la Corte territoriale è stata investita dall’appellante (id est: dal datore di lavoro, titolare dal lato passivo dei due rapporti bilaterali dedotti in causa) dell’accertamento di (non) sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con D.A.;

il relativo accertamento condotto dalla Corte di merito, in termini di non sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha, dunque, travolto integralmente il decisum di primo grado, venendo meno il presupposto costitutivo sia del credito retributivo vantato dal lavoratore che di quello contributivo, azionato dall’Istituto previdenziale con la cartella esattoriale oggetto di giudizio;

con il secondo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; sì assume che la valutazione delle risultanze istruttorie presenti profili ” di manifesta illogicità e irrazionalità”;

il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

le censure, sub specie di violazione di legge, schermano, invece, vizio di motivazione; esse investono la valutazione dei mezzi istruttori che compete in via esclusiva al giudice di merito e, più in generale, l’operata ricostruzione della fattispecie concreta, senza, tuttavia, indicare, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato, con le spese liquidate, in favore del controricorrente, come da dispositivo;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, in relazione alle parti intimate, perchè non costituite e, in relazione all’INPS, per la sostanziale assenza di attività difensiva;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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