Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13984 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2017, (ud. 28/09/2016, dep.06/06/2017),  n. 13984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16194/2014 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA – S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CIPRIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10889/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2013 r.g.n. 1045/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato MARIANI DANIELE per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23 dicembre del 2013, rigettava il gravame interposto da Rete Ferroviaria S.p.A. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso presentato da A.S., aveva dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione degli scatti di anzianità dall’1.11.2004, data della formale assunzione dello stesso da parte della società resistente, da calcolare sulla base dell’anzianità di servizio maturata dall’1.5.1995, nel corso del pregresso rapporto di lavoro instaurato con impresa appaltatrice del servizio di custodia di passaggi a livello per conto delle Ferrovie dello Stato S.p.A., in relazione al quale, con pronunzia del Tribunale di Napoli resa il 30.9.2003, passata in giudicato, era stata accertata la violazione del disposto della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’ A. e la società appaltante.

Per la cassazione della sentenza la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. propone ricorso articolato in due motivi.

L’ A. resiste con controricorso

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., poichè, a parere della stessa, le domande dell’ A. sarebbero state già improponibili in sede di gravame per intervenuta transazione, poichè dal tenore del verbale di conciliazione sottoscritto il 15.10.2004 dinanzi alla D.P.L. di Napoli, si evinceva inequivocabilmente la rinunzia a qualsiasi pretesa che potesse trovare fondamento nel pregresso rapporto di lavoro con la società appaltatrice; la qual cosa non sarebbe stata sufficientemente vagliata dai giudici di seconda istanza.

2. Con il secondo motivo la società deduce, ancora in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, errata o falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., in riferimento agli artt. 185, 410, 411 e 420 c.p.c. e art. 1965 c.c., poichè la violazione dei canoni di ermeneutica in cui sono incorsi i giudici di appello avrebbe inevitabilmente comportato un altro vizio della sentenza consistente nella violazione degli artt. 2113 e 1965 c.c., non avendo tenuto conto di quanto evidenziato dalla società in ordine al fatto che “l’impugnazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 2, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione della medesima”.

2.1; 2.2 I motivi, da trattare congiuntamente in quanto. all’evidenza, connessi, sono da respingere.

Correttamente, infatti, ed in assoluta consonanza con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità nella materia, i giudici di appello hanno ribadito l’orientamento espresso dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 12227/2013, già nota al momento del deposito del ricorso di cui si tratta. avvenuto in data 1/7/2014. Successivamente al deposito della sentenza oggetto del giudizio di legittimità, l’orientamento è stato ribadito, tra le altre, da Cass. nn. 9909/2016; 17067/2016; 17098/2016.

Dopo avere analiticamente ricostruito la fattispecie, la Corte di Appello ha sottolineato che il Tribunale di Napoli aveva accolto, con sentenza ormai passata in giudicato, la domanda del lavoratore finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società appaltante sin dalla data di assunzione alle dipendenze dell’appaltatrice; che con la conciliazione conclusa dinanzi alla DPL di Napoli il 15/10/2004 l’ A. e la Rete Ferroviaria S.p.A. il lavoratore aveva accettato l’assunzione presso la società RFI S.p.A. nonchè la somma a titolo di differenze retributive non corrisposte, che la società si era impegnata a corrispondere, nella misura di Euro 6.000.00 annue per cinque anni; che il Tribunale ha interpretato la conciliazione nel senso che, in forza delle pattuizioni in essa contenute, la società si era impegnata a riconoscere all’ A. l’anzianità maturata nel corso del rapporto formalmente intercorso con l’impresa appaltatrice, avendo la stessa espressamente riconosciuto “l’esistenza del rapporto di lavoro secondo la decorrenza dalla citata data indicata in sentenza”, rilevando che tale impegno ben poteva coesistere con l’assunzione a tempo indeterminato a partire dall’1/11/2004, in quanto tale data indicava l’epoca di inserimento effettivo in azienda del lavoratore; che, in tal modo, il Tribunale ha escluso che la conciliazione fosse preclusiva della pretesa azionata e che, anzi, tale atto fondasse l’obbligo della società di riconoscere l’anzianità pregressa maturata dal lavoratore.

Ed invero tale interpretazione, condivisa dai giudici di seconda istanza, è del tutto conforme al tenore letterale della transazione ed al criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., poichè, diversamente opinando l’espresso riconoscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro secondo la decorrenza dalla data indicata in sentenza, alla quale la società dichiarava di “fare formale acquiescenza, sarebbe una previsione priva di rilievo ed effetti.

Orbene, i motivi in esame non tengono in considerazione che l’azione intrapresa dall’ A. non è stata qualificata dai giudici di merito come impugnazione dei verbali di conciliazione, ma come azione volta ad ottenere, sul presupposto del mancato rispetto da parte di RFI S.p.A. dell’accordo transattivo, il riconoscimento del diritto del lavoratore agli scatti di anzianità maturati nel periodo successivo alla formale assunzione da parte di RFI, da calcolare computando l’anzianità maturata nel pregresso rapporto. E secondo un consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sicchè alla Corte di Cassazione è demandato solo il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la motivazione impugnata (cfr., tra le molte, Cass. n. 17098/2016, cit.; nn. 21208/2005; 17547/2010). Nel caso di specie, per quanto innanzi osservato, la decisione cui sono pervenuti i giudici di seconda istanza è insindacabile perchè logicamente e giuridicamente corretta e conforme ai principi di diritto più volte enunciati dalla Corte di legittimità. Ne consegue che anche le censure prospettate attraverso il richiamo all’art. 2113 c.c., in ordine alla pretesa decadenza non possono essere accolte (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4811/2012; 477/1999).

Infine, le censure prospettate con il secondo motivo si risolvono, in sostanza, nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, nella denunzia di vizi di motivazione della sentenza; ed è noto che il Giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma, come già detto, solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni fondanti la decisione, le quali, per quanto rappresentato in precedenza, risultano ineccepibili.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del ricorrente, avv. Fabio Cipriani, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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