Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13984 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13984 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Cron./4399(f
ORDINANZA
Rep.
sul ricorso proposto da:
Ud. 19/10/12
Silvio Ferrara, difeso da sè stesso, domiciliato in
Roma via P. Leonardi Cattolica 3, presso lo studio
dell’avv.to Alessandro Ferrara, e richiedente le
comunicazioni di cancelleria presso il fax 06/98877852
e l’indirizzo p.e.c.
avvsilvioferrara@puntopec.it
ovvero silvio-ferrara@virgilio.it ;
– ricorrente contro
éroWNIA
Ministeroidell’Interno e Questura di
!. 1.51m;4
– intimati –
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella
dffii
sentenza della Corte di Cassazione n. 30037/11;
2012
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi;
Data pubblicazione: 04/06/2013
Rilevato che:
1. Silvio Ferrara, difensore di Domenico Antonio
Picone ed altri ricorrenti nel giudizio per equa
riparazione ex legge n. 89/2001 svoltosi davanti
alla Corte di appello di Napoli e definito con
ricorre per la correzione dell’errore materiale
contenuto nella predetta sentenza della Corte di
Cassazione,
errore consistito nella omessa
distrazione
in
suo
favore
delle
spese
processuali;
2. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
Ritenuto che
3. Il ricorso è ammissibile e fondato per quanto già
chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n.
16027/10 in merito alla
esperibilità del rimedio di cui all’art. 391 bis
c.p.c., in caso di omessa pronuncia sulla
distrazione, e in merito al regime processuale
privilegiato di cui gode il distrattario il quale
non è gravato dall’onere della prova relativo
alle dichiarazioni rese circa l’anticipazione
delle
spese
processuali
cosicché
tali
dichiarazioni devono intendersi vincolanti per il
giudice;
2
sentenza n. 30037/11 della Corte di Cassazione,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e corregge come
richiesto la sentenza n. 30037/11 della Corte di
Cassazione, emessa il 9 novembre 2011 e depositata il
29 dicembre 2011, cosicché nel dispositivo, dopo la
condanna del Ministero a rifondere ai ricorrenti metà
parole “disponendone la distrazione in favore del
difensore antistatario”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 ottobre 2012.
delle spese dell’intero giudizio, siano aggiunte le