Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13983 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 10/06/2010), n.13983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25863/2006 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato INFRASCA ADRIA come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI QUARESIMA SRL Codice fiscale (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato SPINGARDI Luca,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANGELO VITTORIO, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

U.G., M.C., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 353/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato D’ANGELO Vittorio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Parte ricorrente, S.P., impugna la sentenza n. 353 del 2005 della Corte d’appello di Ancona di rigetto del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 345 del 2003.

Con riguardo alla vicenda processuale, la sentenza impugnata riferisce che l’odierno ricorrente aveva effettuato lavori per la realizzazione di una rampa di accesso al proprio locale officina, durante i quali, nell’esecuzione di attività di scavo effettuata con una ruspa, il muro posto al confine con la proprietà degli odierni intimati, U.G., M.C., C. R., era crollato. Di qui la domanda proposta nei confronti dell’odierna parte ricorrente, giudizio nel quale S.P. aveva chiamato in garanzia la società F.LLI QUARESIMA SRL, quale appaltatrice dei lavori. Quest’ultima si era difesa in giudizio negando di aver ricevuto in appalto i lavori ed affermando invece di essersi limitata a fornire il noleggio dell’escavatore con l’operatore specializzato, che aveva eseguito le opere sotto la direzione del S..

All’esito dell’istruttoria il Tribunale aveva ritenuto che nel caso in questione vi era stato un “nolo a caldo” e non un appalto, rigettando così la domanda di garanzia. Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda degli odierni intimati, U.G., M.C., C.R., individuando la responsabilità del crollo esclusivamente nell’attività posta essi in essere dal S..

2. – Proposto appello da quest’ultimo, la Corte territoriale lo rigettava, confermando le statuizioni di primo grado, sia quanto alla qualificazione di nolo a caldo del rapporto intercorso tra il S. P. e la F.LLI QUARESIMA SRL che quanto alla esclusiva responsabilità del primo nel crollo del muro di confine.

3. Il ricorrente articola 3 motivi di ricorso.

4. – Resiste con controricorso la parte intimata F.LLI QUARESIMA SRL. Nessuna attività in questa sede hanno svolto U.G., M.C., C.R..

5. La causa veniva trattata in Camera di consiglio all’udienza del 22 giugno 2009 e rinviata alla pubblica udienza.

6. – Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Motivi del ricorso.

1.1. – Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento alla qualificatone del rapporto contrattuale S.P. – F.LLI QUARESIMA SRL. Violatone di legge”.

1.2 – Con il secondo motivo viene dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violatone di legge nell’interpretatone delle risultante peritali”.

1.3 – Col terzo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione di in riferimento all’art. 1223 c.c. e art. 1224 c.c., comma 2”.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 – Al riguardo occorre rilevare che la Corte territoriale nella sua motivazione ha osservato quanto segue.

La Corte territoriale osservava, quanto alla qualificazione del rapporto intercorso tra l’odierno ricorrente e la parte intimata F.LLI QUARESIMA SRL, che “come è emerso dalla prova storica, e come confermato dagli elementi induttivi univoci ricavabili dagli elementi documentati licenziati in atti (in specie le fatture emesse a suo tempo della ditta F.LLI QUARESIMA SRL nei confronti del S. P.), la società chiamata in causa lungi dall’aver mai assunto i lavori in appalto, si era limitata a fornire i macchinari edili necessari per l’esecuzione dei lavori di escavazione intrapresi dal S.P., sotto la sua diretta responsabilità direttiva e nella sua esclusiva sfera di controllo e di supervisione, e ciò ancorchè alla messa disposizione del macchinari (una ruspa) si accompagnasse la messa disposizione del “ruspista”, ossia del conduttore, che però nessuna ingerenza poteva esplicare circa la discrezionalità tecnico-direttiva dei lavori, limitandosi alla mera esecuzione manuale delle operazioni di conduzione del mezzo, sotto il controllo direttivo del S.”. Prosegue al riguardo la Corte territoriale osservando che “tale ricostruzione … emerge dalle convergenti e sinergiche deposizioni dei testi P. e C., dalle quali si evince non solo la costante presenza personale attiva del S. sul cantiere, ma anche il suo atteggiarsi quale titolare della discrezionalità tecnico-direttiva dei lavori in corso, tanto che ad un avvertimento del ruspista (che faceva notare una situazione di pericolo per l’integrità del muro, derivabile dallo scavo) il S. replicava sostanzialmente ribadendo la propria posizione di responsabile e titolare della decisionalità”. A tali elementi la Corte aggiungeva la circostanza “correttamente” evidenziata dal primo giudice, che, “in epoca non sospetta, la fattura emessa dalla società F.LLI QUARESIMA SRL nei confronti del S.P. si riferiva chiaramente al noleggio di mezzi per movimento terra”.

Concludeva al riguardo la Corte territoriale osservando che comunque l’onere della prova incombeva al S.P., in quanto costituente fonte e titolo costitutivo delle pretese azionate in sede di chiamate in causa. Quanto alla individuazione delle cause del crollo del muro, la Corte territoriale richiamava, oltre alle risultanze della prova storica, le attendibili risultanze degli esami tecnico peritali svolti dai CTU che avevano evidenziato anche il costo di rimozione ed eliminazione dei danni cagionati. La Corte territoriale concludeva nel senso che i lavori furono “imprudentemente intrapresi in condizioni di preesistente labilità delle strutture murarie esistenti, quindi serica alcun preventivo e tecnicamente doveroso accorgimento idoneo a far sì che lavori avvenissero in condizioni di sicurezza e che, peraltro, anche i successivi interventi di rifacimento si presentavano patimenti pericolosi per la integrità della proprietà attorea a confine (determinando persistente rischio di smottamenti del terreno)”.

Quanto infine alla liquidazione degli accessori sul risarcimento del danno riconosciuto, la Corte territoriale, qualificato il danno come debito di valore, riteneva corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva riconosciuto rivalutazione ed interessi sulle somme progressivamente rivalutate.

2.2 – Come detto, il ricorrente articola 3 motivi di ricorso con i quali lamenta l’erroneità della decisione impugnata circa (a) la qualificazione come “nolo a caldo” del rapporto intercorso con la società. F.LLI QUARESIMA SRL, rapporto che doveva invece, sulla base delle risultanze processuali, essere correttamente interpretato come appalto; (ti) l’errata interpretazione delle risultanze peritali quanto alla individuazione delle concause del crollo del muro, da individuarsi anche nella mancanza di fondazioni; (c) l’attribuzione degli interessi e rivalutazione Istat sull’importo riconosciuto per il danno in relazione all’art. 1224 cod. civ..

3.1 – Il primo motivo è infondato. Con tale motivo viene dedotta la “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento alla qualificatone del rapporto contrattuale S.P.-F.LLI QUARESIMA SRL Violazione di legge”. A giudizio del ricorrente gli “elementi induttivi richiamati” dalla Corte territoriale e che ne costituiscono fondamento delle decisione “sono stati … male interpretati travisandone la portata e il contenuto”, con omissione di valutazione di una parte delle prove documentali e valorizzazione di dichiarazioni rese da testi non indifferenti. Osservava il ricorrente in particolare che la fattura qualificante il rapporto de quo come “nolo a caldo” era stata emessa successivamente al diniego di copertura assicurativa e successivamente all’inizio del giudizio in questione. Deduceva, inoltre, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della specializzazione del C., nell’assenza di dichiarazioni scritte che manlevassero la ditta da responsabilità di eventuali danni; dell’assenza dei testi C. e P. (costituenti le uniche maestranze impiegate) al momento del crollo;

della valutazione dell’attendibilità dei testi in relazione alla circostanza secondo la quale il C., in quanto tecnico specializzato conduttore della ruspa, poteva essere ritenuto responsabile dei danni realizzatisi. Al riguardo il ricorrente ricapitola la cronologia degli eventi affermando che il 3 luglio 1980 veniva effettuata la denuncia all’assicurazione, in data 27 novembre 1980 iniziava l’azione di nunciazione da parte degli odierni intimati, in data 29 dicembre 1980 veniva emessa dalla ditta F.LLI QUARESIMA SRL la prima ed unica fattura per la prima volta indicante la nuova qualificazione del rapporto, pretesa quest’ultima contestata attraverso opposizione alla procedura di ingiunzione.

Il ricorrente nella sostanza censura l’interpretazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte territoriale, prospettando una propria interpretazione, senza però specificamente contrastare l’ampia e specifica motivazione che la Corte territoriale ha fornito su tutti i punti indicati (tra gli altri anche la fattura emessa in tempo non sospetto per nolo a caldo). Del resto la Corte territoriale ha correttamente concluso che l’onere della prova al riguardo incombeva al S., che non era riuscito a fornirla, avendo invece prospettato elementi di valutazione che contrapposti agli altri di diverso segno acquisiti al giudizio non avevano consentito di ritenere provata la sua affermazione. Va anche osservato che la censura, in quanto relativa alla qualificazione data dal giudice del rapporto intercorso tra le parti, avrebbe dovuto prospettare le ritenute violazioni in relazione all’art. 1362 c.c., e ciò non è stato fatto.

1.2 – E’ infondato anche il secondo motivo, col quale viene dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione di legge nell’interpretatone delle risultante peritali”.

Secondo il ricorrente era risultata la inadeguatezza del muro di sostegno crollato, privo di adeguate fondamenta. La ritenuta necessità di dover adottare preventivi accorgimenti tecnici per mettere in condizioni di sicurezza il muro andava riferita anche ai tecnici incaricati dall’impresa cui era stata affidata l’esecuzione delle opere. Tale attività era completamente mancata. Anche i conteggi effettuati ai fini della determinazione del danno risultavano carenti.

Anche con tale motivo, il ricorrente prospetta la propria interpretazione dei dati disponibili, senza contrastare specificamente la motivazione della Corte territoriale. Del resto, una volta qualificato come “nolo a caldo” il rapporto intercorso tra le parti, la responsabilità in ordine alle modalità con cui furono eseguiti gli scavi non poteva che essere riferita all’odierna parte ricorrente. Nè può dubitarsi del rapporto di causa-effetto nel crollo del muro derivante dalla sola attività di escavazione.

1.3 – E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, col quale viene denunciata la “violatone di legge in riferimento all’art. 1223 c.c. e art. 1224 c.c., comma 2”, poichè, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva liquidato gli interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno così come stabilito dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite del 1995 n. 1712, senza tener conto della necessità di una prova del maggior danno subito dal creditore.

La Corte territoriale al riguardo si è limitata a confermare il decisum sul punto del giudice di primo grado, correttamente osservando che, trattandosi di debito di valore (come è incontestato), spettava la rivalutazione dell’importo ritenuto come dovuto a tale titolo, nonchè gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, non facendo altro che applicare i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite. Quanto all’applicazione degli interessi legali, la Corte territoriale ha correttamente presunto tale misura in mancanza di diversa prova al riguardo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.300,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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