Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13983 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/07/2020), n.13983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16716-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIPOLI 89,

presso lo studio dell’avvocato VACCARO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO ROMANO;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE COSENTINA, IMPRESA IMMOBILIARE ACRESE DEL GEOM.

F.R.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2289/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.G. nei confronti di Cassa Edile Cosentina per ottenere la corresponsione delle prestazioni erogate dalla Cassa, avendo accertato che il datore di lavoro non aveva versato alla medesima Cassa i relativi accantonamenti;

la Corte territoriale, inquadrata la fattispecie nell’ambito della delegazione di pagamento, ha osservato come la Cassa non diventasse obbligata con il mero sorgere del rapporto, ma solo con il pagamento delle somme da parte del datore di lavoro, nella specie non provato sulla base della sola emissione di un decreto ingiuntivo in favore della Cassa Edile;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione C.G. sulla base di unico motivo;

la Cassa Edile Cosentina e l’Impresa Immobiliare in epigrafe sono rimaste intimate;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione dell’art. 2904 c.c., e art. 324 c.p.c., in relazione al non corretto riconoscimento del giudicato sostanziale formatosi tra il datore di lavoro e la Cassa Edile per effetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda nei confronti del primo; per la parte ricorrente, la Cassa, in virtù del provvedimento monitorio, era munita di titolo esecutivo contro il datore di lavoro inadempiente, dotato di efficacia di cosa giudicata sostanziale, sicchè doveva ritenersi integrato il presupposto che condiziona il pagamento, in favore del lavoratore, da parte della Cassa Edile;

il motivo è infondato;

come è stato chiarito da questa Corte, sia in fattispecie relativa all’ipotesi di emissione di un decreto ingiuntivo in favore della Cassa Edile che in relazione all’ammissione del credito della Cassa nello stato passivo fallimentare, ciò che è rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo del delegato (Cassa Edile) nei confronti del delegatario (lavoratore) è l’avvenuta esecuzione dell’obbligo da parte del delegante (datore di lavoro), non rilevando, invece, il solo accertamento o la statuizione di condanna nei confronti di quest’ultimo, non seguita da esecuzione (Cass., sez. VI, n. 17961 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 1604 del 2015: “Deve pertanto essere ribadito che l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, che origina il rapporto delegatorio tra le parti: con la conseguenza che, nel caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonis o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse”);

a tali principi si è conformata la pronuncia impugnata, previo accertamento, qui non censurato, del mancato pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo;

in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, rigettato;

non vi è luogo a rifusione delle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA