Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13983 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 06/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 13983

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sulla istanza cautelare proposta con ricorso iscritto al N.R.G. 8596

del 2017 da:

F.U., rappresentato e difeso per procura speciale in calce

al ricorso dall’Avvocato Stefano Latella, presso lo studio del quale

in Roma, via Tortona n. 4, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del

Presidente pro tempore;

– intimato –

per la sospensione della efficacia della sentenza del Consiglio

Nazionale Forense n, 407/2016, depositata il 31 dicembre 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per

l’accoglimento dell’istanza di sospensione della esecutorietà della

sentenza impugnata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, all’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’Avvocato F.U., ha irrogato nei confronti del professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. Il ricorso proposto dall’Avvocato F. avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile per tardività dal Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 31 dicembre 2016, n. 407.

Il CNF ha rilevato che il ricorso è stato depositato il 24 aprile 2014, e quindi oltre il termine di venti giorni dalla notificazione della decisione del COA (R.D. n. 1578 del 1933, art. 50), avvenuta il 1 aprile 2014. Per la cassazione di questa decisione l’Avvocato F. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Il COA di Lucca non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorrente, con il citato ricorso ha altresì chiesto, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 4, l’adozione del provvedimento di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero ed è stata fissata l’adunanza camerale non partecipata del 23 maggio 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della istanza cautelare contenuta nel ricorso per la cassazione della sentenza del CNF, alla luce del principio per cui “l’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che la L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso” (Cass., S.U., n. 6967 del 2017).

2. – L’istanza è altresì fondata, risultando sussistente il requisito del fumus del ricorso, e segnatamente del suo primo motivo.

Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza del CNF per avere individuato il momento di proposizione del ricorso nella data in cui l’atto è pervenuto nella disponibilità del destinatario CNF invece che nel momento di consegna per la spedizione a mezzo del servizio postale.

2.1. – La censura coglie nel segno, evidenziando una violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, nonchè delle norme in tema di impugnazione e deposito degli atti a mezzo posta.

E’ indubbio che la fase del procedimento disciplinare che si svolge dinnanzi al CNF, a differenza di quella che si svolge dinnanzi al COA, ha natura giurisdizionale. In relazione a tali procedimenti opera, quindi, il principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio tra mittente e destinatario. Del resto, lo stesso CNF, nelle sue più recenti pronunce, ha ritenuto che ai fini dell’osservanza del termine di venti giorni di cui al citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale (vedi, da ultimo, sentenza n. 142 del 2016, secondo cui nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 50, ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF – motivatamente dissentendo dal contrario e ormai più risalente orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto tempestivo un ricorso spedito a mezzo posta nei termini ma giunto a destinazione solo dopo lo spirare di questi)).

Tale approdo appare coerente con il richiamato principio della scissione e pienamente compatibile con la disciplina previgente – ratione temporis applicabile – del procedimento disciplinare (per quella conseguente alla L. n. 247 del 2012, il problema non si pone, avendo l’art. 33 del Regolamento del 21 febbraio 2014 n. 2, adottato dal CNF ai sensi dell’art. 50, comma 5, della legge di riforma, previsto che il ricorso avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio distrettuale è presentato ovvero spedito a mezzo posta nella segreteria del Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione e che nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione). Anche nella previgente disciplina, infatti, deve ritenersi che la proposizione del ricorso avvenga mediante notificazione, con conseguente applicabilità del principio di scissione. La previsione del R.D. n. 37 del 1934, art. 59, a tenore del quale il ricorso è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, postula che il ricorso sia proposto mediante notifica al destinatario dello stesso, non apparendo compatibile con la proposizione del ricorso a mezzo deposito del ricorso che questo avvenga presso lo stesso destinatario della impugnazione. Deve dunque ritenersi che anche nella previgente disciplina fosse pienamente applicabile il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta per il notificante e per il destinatario della notificazione.

La decisione impugnata ha opinato diversamente, non prendendo neanche in considerazione il fatto che il ricorso era stato spedito a mezzo del servizio postale il 18 aprile 2004. Sussiste, pertanto, il fumus boni iuris, sicchè l’esecutorietà della sentenza qui impugnata deve essere sospesa in attesa della decisione sul merito della impugnazione.

Le spese del procedimento vanno rimesse alla decisione sul merito.

PQM

 

La Corte sospende l’esecutorietà della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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