Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13983 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13983 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
Rep.
sul ricorso proposto da:
Ud. 19/10/12
Silvio Ferrara, difeso da sè stesso, domiciliato in
Roma via P. Leonardi Cattolica 3, presso lo studio
dell’avv.to Alessandro Ferrara, e richiedente le
comunicazioni di cancelleria presso il fax 06/98877852
e l’indirizzo p.e.c. avvsilvioferrara@puntopec.it
ovvero silvio-ferrara@virgilio.it ;

– ricorrente contro
Ministero dell’Interno e Questura di Roma;
– intimati per la correzione dell’errore materiale contenuto nella
16W0 ordinanza della Corte di Cassazione n. 421/12;

2012

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi;

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Rilevato che:
1. Silvio Ferrara, difensore di Cynthia Daniel nella
causa avente ad oggetto l’impugnazione del
decreto emesso il 19 dicembre 2009, nei confronti
della Daniel, dal Tribunale di Roma, che ha

di permanenza temporaneo di Ponte Galeria in
Roma, ricorre per la correzione dell’errore
materiale contenuto nella ordinanza della Corte
di Cassazione n. 421/2012, che ha definito il
predetto giudizio, ed è consistito nella omessa
distrazione

in

suo

favore

delle

spese

processuali;
2. Non svolgono difese le Amministrazioni intimate;

Ritenuto che
3. Il ricorso è ammissibile e fondato per quanto già
chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n.

16027/10 in merito alla

esperibilità del rimedio di cui all’art. 391 bis
c.p.c. in caso di omessa pronuncia sulla
distrazione e in merito al regime processuale
privilegiato di cui gode il distrattario il quale
non è gravato dall’onere della prova relativo
alle dichiarazioni rese circa l’anticipazione
delle

spese

processuali

cosicché

tali

dichiarazioni devono intendersi vincolanti per il
giudice;

2

autorizzato il suo trattenimento presso il centro

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e corregge come
richiesto la ordinanza n. 421/2011 della Corte di
Cassazione, emessa il 27 ottobre 2011 e depositata il
13 gennaio 2012, cosicché nel dispositivo siano

distrazione in favore del difensore antistatario”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 ottobre 2012.

aggiunte alla fine le parole “disponendone la

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