Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13982 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 24/06/2011), n.13982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25734-2005 proposto da:

INDUSTRIA CASEARIA F.LLI DI LASCIO P. IVA (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore D.L.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato MIGLINO ARNALDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VECCHIO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALL. ERA ENTE RICERCA APPLICATA SPA in persona del Curatore

pro tempore RAG. F.F., P. IVA (OMISSIS)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MORICONI CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ROSCINI Fabio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MORICONI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Industria Casearia F.lli Di Lascio snc proponeva opposizione al d.i. emessso il 7.11.1996 dal Tribunale di Perugia in favore del fallimento della E.R.A per L. 53.700.000, oltre interessi ed accessori per una prestazione professionale effettuata dalla ditta fallita in esecuzione di un contratto come da fatture, deducendo l’avvenuto pagamento come da quietanza, contestata dalla curatela che ribadiva il mancato pagamento. Nelle successive memorie le parti rispettivamente deducevano il mancato disconoscimento della sottoscrizione e la simulazione assoluta della quietanza, contestata come domanda nuova.

Con sentenza 21.10.1999 il Tribunale revocava il d.i. ma la Corte di appello di Perugia, con sentenza 214/04, confermava il decreto e condannava l’opponente alle spese, osservando che erroneo era stato il rigetto delle prove dedotte dalla opposta e che dalla dichiarazione 12.5.1995 sottoscritta da M.V., con la quale comunicava di detenere fiduciariamente un assegno bancario di L. 3.700.000 che avrebbe consegnato all’E.R.A. al momento in cui sarebbe stato erogato il contributo da parte della Vila srl, confermata dal M. e dal rappresentante legale della Di Lascio, emergeva che l’assegno non era stato consegnato all’E.R.A..

La Vila srl era un organismo internazionale delegato dalla Comunità Europea ed era agevole concludere che, all’atto del rilascio della quietanza, il prezzo non era stato pagato e la quietanza avrebbe consentito di ottenere il contributo comunitario.

Nè risultava un pagamento successivo.

Ricorre la Industria Casearia F.lli Di Lascio con unico non titolato motivo, resiste la Curatela.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente argomenta in DIRITTO che non appare condivisibile il ragionamento della Corte di appello che qualifica terzo la curatela ai fini dell’inopponibilità della scrittura, richiama gli atti di causa in primo grado, lamenta la non corretta valutazione della deposizione del teste M. e del presidente dell’E.R.A. e conclude per l’annullamento della sentenza.

Il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, per incertezza assoluta della parte ricorrente indicata società Industria Casearia F.lli Di Lascio mentre nei due gradi di merito era una snc e nella epigrafe del ricorso la partita iva corrisponde ad una srl, per assenza dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e per assoluta infondatezza delle deduzioni svolte.

Appare preliminare esaminare tali eccezioni che appaiono infondate in ordine alla procura che, essendo a margine del ricorso è riferibile allo stesso e risulta rilasciata da D.L.D. p.q. per la società indicata come parte nella sentenza di appello, sia pure senza l’indicazione snc. E’ invece meritevole di accoglimento la deduzione di inammissibilità del ricorso per l’assoluta mancanza di specificità del motivo che, senza alcuna indicazione di norme violate o di vizi di motivazione ed intitolato in diritto, si limita a contrapporre un proprio convincimento rispetto alla sufficiente e logica motivazione della sentenza, sottraendosi ai canoni indicati nell’art. 366 c.p.c. ed alla necessità di una critica vincolata e specifica alla sentenza impugnata.

E’, invero, da rilevare l’inottemperanza al disposto della predetta norma che richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che nei motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3 i vizi di violazione di legge vengano dedotti, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente s’assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; ond’è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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