Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13982 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13982 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ha pronunciato la seguente
cron.
)39R2_
ORDINANZA
Rep.
sul ricorso proposto da:
Ud. 19/10/12
Alfonso Luigi Marra, difeso da sé stesso, domiciliato
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e
richiedente le comunicazioni di cancelleria presso il
fax 081/7879005 e l’indirizzo p.e.c.
alfonsoluigimarra@legalmail.it ;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato
–
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella
ordinanza della Corte di Cassazione n. 13750/11;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
2012
Generale Dott. Carmelo Sgroi che si è riportato alle
conclusioni scritte del 10.10.2012 con le quali ha
e9r
Data pubblicazione: 04/06/2013
chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
Rilevato che:
1. Alfonso Luigi Marra, difensore nel giudizio per
equa riparazione proposto da Angelino Giuseppe
Finanze,
ricorre per correzione di errore
materiale contenuto nella ordinanza della Corte
di Cassazione n. 13750/2011, che ha definito il
giudizio di equa riparazione, e consistito nella
incorretta indicazione del suo nominativo nel
dispositivo laddove lo si indica come A. Marra
anziché Alfonso Luigi Marra;
2. Non svolge difese l’Amministrazione;
Ritenuto che
3. Il ricorso è fondato, e la Corte non condivide le
conclusioni del P.M. che ritiene insussistente
l’errore materiale, in quanto la indicazione A.
Marra, contenuta nel dispositivo, può ingenerare
confusione
dato
che
nella
intestazione
dell’ordinanza il nome è invece indicato
correttamente come Alfonso Luigi Marra e
costituisce pertanto un errore rispetto al quale
può ritenersi non solo ammissibile ma anche
fondata l’istanza di correzione.
7pt
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nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e corregge come
richiesto la ordinanza n. 13750/2011 della Corte di
Cassazione, emessa il 28 aprile 2011 e depositata il 23
giugno 2011, disponendo che nel dispositivo sia
indicato correttamente il nominativo del procuratore
Marra.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 ottobre 2012.
antistatario come Alfonso Luigi Marra anziché come A.