Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13981 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17704-2009 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma in v.le Bruno Buozzi

n. 99, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Crisaiolo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Piacquaddio Ciro per procura

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso lo studio degli

avv.ti Antonietta Coretti e Vincenzo Stumpo, che lo rappresentano e

difendono per procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3103/2008 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 18.7.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.04.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Finocchi Ghersi Renato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

B.L. – operaio agricolo a tempo determinato – si rivolse al giudice del lavoro di Lucera per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2001 in godimento ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di Foggia, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.

Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Bari (sentenza 7-18.7.08) riteneva che per le prestazioni temporanee il termine decadenziale di un anno fissato dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 andasse computato dal decorso di trecento giorni – somma dei 120 giorni assegnati dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 all’ente gestore per provvedere sull’istanza dell’assicurato e dei 180 giorni assegnati dall’art. 443 c.p.c. per la conclusione dei procedimenti amministrativi prescritti dalle leggi speciali, coincidenti con il termine concesso dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 per l’impugnazione al comitato provinciale INPS (gg. 90 per ricorrere + gg. 90 per la decisione o il silenzio rigetto) – dalla presentazione dell’istanza amministrativa. In particolare, con riferimento alla specifica fattispecie – in cui si verteva in controversia avente ad oggetto la riliquidazione di una prestazione già riconosciuta ed erogata in misura ritenuta insufficiente – riteneva che l’assicurato avrebbe dovuto comunque attivarsi tempestivamente, lamentando l’incompleto soddisfacimento, così rispettando il termine di decadenza invece che avviare il contenzioso dopo la maturazione del termine stesso.

Pertanto, ritenuto che il termine per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione deve considerasi il 31 marzo (D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4, conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389) e che l’anno di riferimento della prestazione era il 2001, fissava al 31.3.02 l’ultimo giorno utile per l’istanza amministrativa, così ritenendo intempestivo il ricorso introduttivo della controversia in quanto successivo alla scadenza del termine di un anno e trecento giorni.

Proponeva ricorso per cassazione l’assicurato con unico motivo sostenendo la violazione del D.P.R. n. del 1970, art. 47, nel testo risultante dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. dalla L. n. 166 del 1991 e dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv. dalla L. n. 438 del 1992.

Non svolgeva attività difensiva l’INPS. Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato una relazione che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito.

L’INPS ha depositato procura.

Il ricorso è inammissibile.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata in data 21.11.08, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In particolare deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze – è inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso, nonostante le questioni dedotte, che richiamano fondamentali temi giuridici già oggetto di decisioni di questa Corte che si assumono contrastate dalla pronunzia di merito, non ottempera all’art. 366 bis c.p.c. in quanto non propone al Collegio alcun quesito di diritto.

Il ricorso è di conseguenza inammissibile.

Nulla deve statuirsi per le spese, avendo l’intimato INPS solo conferito procura al difensore, il quale non è comparso in camera di consiglio per la discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA