Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13981 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22619 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di 2^

grado del Trentino Alto Adige, sezione 2, depositata in data 2 marzo

2011, n. 22/2/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

giugno 2016;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMOart. 21, comma 2,, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti del contribuente tre avvisi di accertamento per il recupero di Irpef, Irap ed Iva inerenti agli anni 2002, 2003 e 2005, che non sono stati impugnati. Ne sono seguite l’iscrizione a ruolo dei relativi importi e la conseguente cartella di pagamento, che G. ha impugnato, eccependo l’inesistenza o comunque la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto il successivo appello del contribuente, affermando la nullità della notificazione dei suddetti avvisi di accertamento, a tal riguardo stigmatizzando la condotta dell’agente postale, che li ha lasciati su un tavolino collocato all’esterno del fabbricato.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo articolato in più censure, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Con l’unico motivo del ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 14, degli artt. 2697 e 2700 c.c., del decreto del 9 aprile 2001 del ministero delle poste, nonchè l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi e la nullità della sentenza.

Rileva al riguardo l’Agenzia che tutte le formalità prescritte per la notificazione a mezzo posta dei tre avvisi di accertamento sono state eseguite e che di tale esecuzione ha dato conto negli avvisi di ricevimento l’agente postale. L’Agenzia, in particolare, riferisce che questi, stante la temporanea assenza del destinatario, ha depositato gli atti presso l’ufficio postale, ne ha dato comunicazione con avvisi spediti con raccomandate ed ha immesso gli avvisi nella cassetta della corrispondenza dello stabile indicato in indirizzo. Rimarca quindi la ricorrente che il contribuente, sebbene abbia ripetutamente annunciato che avrebbe proposto querela di falso avverso la relata dell’agente postale, a tanto mai ha provveduto. A tanto ha comunque aggiunto che il giudice d’appello non ha considerato le deduzioni dell’ufficio volte a contrastare la valutazione di conseguimento della prova dell’insussistenza, all’atto delle notificazioni delle quali si discute, della cassetta postale all’indirizzo di destinazione.

Il ricorso è fondato.

1.1.- La statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'”annotazione dell’agente postale di avere immesso l’avviso nella cassetta delle lettere del destinatario…si è rivelata assolutamente mendace…” si pone in diretto contrasto col principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le attestazioni compiute dall’agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (tra varie, Cass., ord. 16 gennaio 2015, n. 705; 4 febbraio 2014, n. 2421; in linea anche sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962).

1.2.- La fede privilegiata da riconoscere alle attestazioni dell’agente postale, non aggredite mediante querela di falso, evidenzia la ritualità della notificazione dei tre avvisi.

Irrilevante è, al riguardo, la circostanza che emerge dalla lettura del ricorso, il quale, riportando parte di uno scritto processuale del contribuente, evoca l’avvenuta proposizione da parte di costui di una denuncia per falso ideologico.

Ciò in quanto è la querela di falso lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell’atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la finzione e l’oggetto gin quanto tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l’autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (in termini, Cass. 4 marzo 1995, n. 2516; conf., 7 febbraio 2006, n. 2524).

1.3.- Le considerazioni che precedono rifluiscono sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo e sulla conseguente cartella che ne è scaturita, in considerazione dell’irretrattabilità degli avvisi ad essa prodromici.

2.- Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

Le particolarità dell’andamento processuale comportano la compensazione delle spese concernenti il merito.

Quelle inerenti al giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese inerenti al merito e condanna il contribuente a pagare quelle inerenti al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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