Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13981 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/07/2020), n.13981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7221-2019 proposto da:

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato LOREDANA GOMBIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ITRI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1451/2016 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositato il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Civitavecchia in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario relativo a C.A.R. utile all’assegno di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, dal maggio 2016 con revisione a tre anni, ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quello di presentazione della domanda amministrativa.

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

C.A.R. aveva depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) E’ denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente ha rilevato l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità. Ha sostenuto che la domanda originaria era stata parzialmente accolta in quanto riconosciuta con decorrenza posticipata.

Questa Corte a riguardo ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”. (Cass. n. 19613/2017). Ha anche soggiunto che “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass. 20888/2018).

La decisione di compensazione in esame, senz’altro rientrante in ipotesi di parziale soccombenza, risulta coerente con i principi evidenziati e non travalica i limiti di discrezionalità del giudice del merito.

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, ha dato conto delle ragioni fondanti la compensazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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