Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13980 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19388-2009 proposto da:

P.M., ricorso non depositato;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avvocato Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2801/2008 della Corte d’appello di Roma

depositata il 25.7.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Destro Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

P.M. proponeva ricorso contro Poste Italiane s.p.a., per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2801/2008 depositata il 25.7.08.

Il ricorso risulta notificato il 22.7.09 alla controparte Poste Italiane s.p.a., la quale a sua volta ha notificato e depositato controricorso contenente ricorso incidentale.

Il ricorso principale non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c, attesa la certificazione negativa rilasciata dalla Cancelleria centrale di questa Corte, e deve essere dichiarato improcedibile.

Consegue l’inefficacia del ricorso incidentale ex art. 334 c.p.c., u.c., (Sez. unite 14.4.08 n. 9741).

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, condannando la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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