Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13980 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25746 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

s.p.a. Unicredit Leasing, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata

in data 20 ottobre 2010 dal Dr. Angelo Busani, notaio in Milano,

Rep. n. 14.784, dagli avvocati Emanuele Coglitore e Luigi

Ferdinando Berardi, domiciliatosi presso lo studio del primo in

Roma, alla Via Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sezione 18, depositata in data 21

settembre 2009, n. 77/18/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

giugno 2016;

uditi per la società l’avv. Luigi Berardi e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

La s.p.a. Locat, dante causa dell’odierna ricorrente, ha proposto in data 6 ottobre 2004 istanza per ottenere il rimborso di somme versate a titolo di Iva su fatture emesse negli anni dal 2001 al 2003, relative a contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto beni utilizzati al di fuori dell’Unione europea, ed ha impugnato il relativo silenzio-rifiuto ad essa opposto dall’amministrazione. La società, in particolare, ha dedotto di non essere stata tempestivamente informata del fatto che i beni oggetto di locazione finanziaria erano stati trasportati dagli utilizzatori fuori dall’Unione, dovendo andare per conseguenza esenti da imposta.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ma quella regionale ha parzialmente accolto il gravame dell’ufficio, dichiarando, per quanto ancora d’interesse, la tardività della domanda di rimborso relativamente ai versamenti compiuti prima del 6 ottobre 2002, in quanto pagamenti indebiti fin dall’origine, essendo le corrispondenti operazioni esenti da imposta.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

1.-Con l’unico motivo del ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente si duole della violazione delD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ultimo periodo, in relazione del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, art. 1, commi 1 e 4, ed all’art. 8, commi 1 e 2, del medesimo Decreto, nonchè dell’art. 2935 c.c., reputando che il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso debba decorrere dalla presentazione delle dichiarazioni Iva per i periodi d’imposta 2001 e 2002.

Va premesso in fatto che è accertato in sentenza che, rispetto alla data del 6 ottobre 2002, risultano antecedenti al biennio i versamenti dell’iva dei quali si discute.

Si osserva quindi in diritto che, in relazione a fattispecie del tutto analoga, la Corte (Cass. 8 giugno 2011, n. 12447) ha già avuto occasione di chiarire che in tema di rimborso di iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, che decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

In un caso del genere, difatti, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, giustappunto in ragione della carenza del presupposto della territorialità.

2.- L’orientamento si combina con quello, concernente la corrispondente norma dettata in tema di rimborso delle imposte dirette, secondo cui la disciplina del rimborso d’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, riporta l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (tra varie, Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82).

3.- Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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