Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13980 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/07/2020), n.13980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24884-2018 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINITALIA SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SERRA 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BARBARA PASSARINI, MARCO MICHELE DE

BELLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1361/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1361/2018 aveva respinto il reclamo proposto da T.D. avverso la decisione con la quale il tribunale di Milano aveva a sua volta respinto l’opposizione all’ordinanza dallo stesso pronunciata di rigetto della impugnazione del licenziamento intimato al T. dalla Finitalia spa in data (OMISSIS). La corte territoriale aveva ritenuto che l’escussione in appello degli investigatori privati incaricati dalla società aveva fatto superare ogni censura inerente la validità della relazione dagli stessi redatta e dato la prova dei fatti addebitati al T., quali il compimento di attività non compatibili con lo stato patologico denunciato e con la fruizione della astensione dal lavoro per malattia. Altresì valutata dal giudice d’appello la mancata osservanza delle fasce di reperibilità ed il compimento di attività di “vacanza al mare nel mese di agosto”, quali elementi rilevanti ai fini disciplinari e lesivi del vincolo fiduciario e della legittimità del licenziamento intimato, con esclusione, quindi di ogni carattere discriminatorio del recesso intervenuto.

Avverso tale decisione il T. aveva proposto ricorso in cassazione affidato due motivi cui aveva resistito, con controricorso, Finitalia spa.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

T.D. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. art. 18 comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la corte territoriale, ritenuto che i fatti accertati fossero idonei a ritardare la guarigione e ad aggravare la condizione di salute del ricorrente, con legittimità del licenziamento irrogato.

Lamenta il ricorrente che le circostanze di fatto accertate e valutate dal giudice del gravame, quali il caricare un comodino vuoto in macchina con l’aiuto di altra persona, il viaggio in treno da (OMISSIS) in Puglia, lo stare in piedi in una barca, il camminare con infradito su strada non asfaltata e lo stare fuori di casa per l’intera giornata, non fossero condizioni di ritardo della guarigione. Rileva che condizioni similari erano state valutate dal Giudice di legittimità, in altre decisioni, come non significative ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento.

Il motivo risulta inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato che “il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/017 – 18721/2018). Il richiamo alle circostanze di fatto sopra riportate ed alla errata valutazione delle stesse evidenzia la natura effettiva della doglianza costituita dalla non condivisa valutazione di merito e dalla sostanziale richiesta di nuovo esame, estraneo al giudizio di legittimità.

Quanto agli “standard valutativi” adottati da precedenti decisioni di legittimità e richiamati dal ricorrente a sostegno della errata valutazione del giudice d’appello, devono ribadirsi i principi secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata – la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena – senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse del datore di lavoro (cfr. Cass. 05/08/2014 n. 17625). Ed infatti l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (cfr. Cass. 21/04/2009 n. 9474). E’ il datore di lavoro ad essere onerato della prova che in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il comportamento tenuto dal lavoratore durante il periodo di inabilità temporanea certificata contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 21/03/2011 n. 6375) senza che il lavoratore sia onerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all’attività lavorativa (Cass. n. 1173/2018; Cass. n. 6375 del 2011 cit.).

Restando fermi gli esposti principi deve, rispetto al caso in questione ed al motivo proposto, intanto evidenziarsi la pretestuosità del vizio denunciato rispetto alla evidente censura della valutazione di merito effettuata dal giudice d’appello, non riproponibile in questa sede di legittimità, dovendosi peraltro ritenere che comunque la decisione della corte territoriale è stata accompagnata e sostenuta da un concreto giudizio circa le circostanze che, congiuntamente valutate, costituivano indicatori “di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione” (Cass. 9474/2009 richiamata da Cass. n. 1173/2018).

Inconferente risulta poi il riferimento ad altra decisione di questa Corte (Cass. n. 1173/2018), in quanto relativa ad ipotesi differente dalla presente e diretta a valutare compatibile con lo stato di malattia del lavoratore una “moderata attività fisica”, evidentemente non sovrapponibile alle attività svolte dal T..

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., L. n. 638 del 1983, art. 5, L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1, 2, 4, 5, 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il Giudice del gravame, affermato la illegittimità del licenziamento per giusta causa fondato sull’assenza da casa del ricorrente nelle fasce orarie nei due giorni in cui erano avvenute le visite di controllo e negli atri giorni in cui c’era stata l’attività investigative.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l’intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 14, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Cost. con sentenza n. 78 del 1988), l’effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorchè avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l’osservanza dell’onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo” (Cass. n. 1809/2008).

Alla luce di tale principio il motivo risulta infondato anche perchè il giudizio di lesione del vincolo fiduciario, che sostiene la decisione della corte territoriale, è basato, oltre che sulla mancata presenza alle visite domiciliari, presenza che, come visto, resta comunque un onere a carico del lavoratore privo di forme equivalenti, anche sulle ulteriori assenze rilevate dagli investigatori e non giustificate dal lavoratore quali situazioni compatibili con il suo stato di malattia.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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