Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1398 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10958/2017 R.G. proposto da:

F.A., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della “S.n.c. Caffè Ga. dei F.lli A. e

An.Fr.”, rappresentati e difesi dall’Avv. Donato Musa, con

domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli, n. 180, presso lo

studio dell’Avv. Giampaolo Ruggiero;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Gualtiero

Gualtieri, con domicilio eletto in Roma, via Laura Mantegazza, n.

24, presso lo studio del Dott. Marco Gardin;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Fr.An.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, n. 74/2016

depositata il 22 aprile 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 907/13 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta da B.G. contro la “S.n.c. Caffè Ga. dei F.lli A. e An.Fr.” e contro questi ultimi in proprio, dichiarò cessato, per scadenza al 31/12/2005, il rapporto di affitto di azienda intercorso tra l’attrice e la società convenuta e condannò i convenuti tutti al rilascio dei beni, macchinari e impianti che componevano l’azienda, nonchè dell’immobile ove la stessa aveva sede.

Rigettò anche l’opposizione, posta ad oggetto di causa riunita, proposta dalla S.n.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa B. per il rimborso di alcuni canoni di locazione da essa pagati al proprietario dell’immobile.

2. La Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame interposto da F.A., in proprio e quale legale rappresentante della S.n.c. Caffè Ga; ha accolto, invece, gli appelli incidentali proposti dalla B. (che si doleva del rigetto della propria domanda principale volta alla declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento dell’affittuaria) e da Fr.An. (che insisteva nella svolta eccezione di difetto di legittimazione passiva, per non essere egli più socio della s.n.c. già dal (OMISSIS)).

3. Avverso tale decisione F.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “S.n.c. Caffè Ga. dei F.lli A. e An.Fr.”, propone ricorso per cassazione con otto mezzi, nei confronti della sola B.G..

Vi resiste quest’ultima depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale con unico mezzo, notificandolo anche ad Fr.An..

Quest’ultimo non svolge difese nella presente sede.

F.A., in proprio e n. q. predetta, deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il secondo motivo, di rilievo logico preliminare, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, conformemente alla decisione di primo grado, ha attribuito rilievo dirimente al giudicato formatosi, per mancata opposizione, sul decreto ingiuntivo n. 156/2010 emesso su richiesta della B. contro la predetta s.n.c per il pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove era svolta l’attività.

1.1. Al riguardo la Corte d’appello ha premesso, in punto di fatto, che la B. – dopo aver promosso, nel 2006, il giudizio per la risoluzione per inadempimento o, in subordine, per la cessazione alla scadenza del contratto di affitto di azienda – nel 2010 chiese e ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dei F. per il pagamento dei canoni di locazione dell’immobile sede del Bar Ga., dalla stessa già corrisposti al proprietario per anticipazione.

Ha quindi rilevato che, a seguito della mancata opposizione di tale decreto, si era formato giudicato, opponibile nel presente giudizio, sulla esistenza e validità del rapporto di affitto (nel cui ambito i F. avevano assunto l’obbligo di versare, direttamente al proprietario ma in nome e per conto della B., l’importo del canone di locazione dell’immobile sede dell’azienda), nonchè circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione.

Ha soggiunto che tale valutazione era ulteriormente rafforzata dal giudicato sopravvenuto in corso di causa sul rigetto delle opposizioni proposte avverso altri analoghi decreti ingiuntivi (n. 104/2010 e n. 398/2010) emessi per il pagamento di altre mensilità dei canoni di locazione del medesimo immobile.

1.2. Il ricorrente sostiene, di contro, che l’opponibilità del giudicato è esclusa dalla diversità di causa petendi e di petitum nei due giudizi.

Rileva in tal senso che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la B. aveva esposto che “i germani F., pur continuando a detenere (abusivamente) l’immobile in cui è ubicato il Caffè Ga., (avevano rifiutato) di pagare il nuovo canone, sicchè l’istante, onde evitare morosità, (era stata costretta) ogni mese a provvedere direttamente al pagamento”; non si tratta quindi – sostiene il ricorrente – di quanto pagato dalla B. al proprietario dell’immobile in vigenza di un contratto di affitto di azienda, ma del pagamento di una somma a titolo di occupazione abusiva, che prescinde totalmente dall’esistenza tra le parti di un qualsiasi contratto e non ha alcuna attinenza con il contratto di affitto di azienda.

1.3. La censura è inammissibile, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Per rispettare tale previsione il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre direttamente il contenuto del detto atto e localizzarlo sia quanto alla indicazione della produzione nel giudizio di merito sia quanto alla indicazione della produzione (rilevante quest’ultima, cioè la produzione, ai diversi effetti di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso di necessità, ai fini dello scrutinio del motivo, di un concreto esame da parte di questa Corte del documento) in questo giudizio di legittimità.

Ciò, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul significato dell’art. 366 c.p.c., n. 6, inaugurata da Cass. n. 22303 del 2008 e avallata da Cass. Sez. U. n. 28547 del 2008.

Nella specie il ricorrente si limita, invece, a trascrivere solo uno stralcio del ricorso per decreto ingiuntivo, non l’intero suo contenuto, nè tanto meno quello del provvedimento monitorio. Egli, inoltre, omette del tutto di localizzare, nel fascicolo processuale, il documento richiamato, limitandosi a indicare che detto ricorso è contenuto nel “fascicolo (di) opposizione riunito al giudizio I^”, ma senza tuttavia precisare se e dove tale fascicolo sia stato prodotto in questo giudizio di legittimità e, in particolare, avendo indicato nelle produzioni effettuate in chiusura del ricorso quella dei fascicoli di parte di primo e di secondo grado, se detto atto sia presente in alcuno di quei fascicoli.

Ciò rende impossibile un’agevole verifica (secondo le finalità della citata norma processuale) della fondatezza della tesi censoria, tanto più necessaria ove si consideri che, come appare evidente, essa propone una lettura del contenuto del provvedimento (la cui forza di giudicato opponibile nel presente giudizio si contesta) radicalmente diversa rispetto a quella accolta in sentenza, sulla scorta di ampia motivazione, secondo cui il pagamento di quei canoni venne ingiunto proprio perchè si postulava che il relativo obbligo in capo agli ingiunti derivasse da un persistente rapporto di affitto.

La censura, dunque, va dichiarata inammissibile, occorrendo dare in tal senso continuità a principio già più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale del provvedimento che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex aliis Cass. del 19/08/2020, n. 17310; 08/03/2018, n. 5508; 23/06/2017, n. 15737).

1.4. Ancor più evidente si appalesa l’aspecificità del ricorso rispetto all’altro fondamento motivazionale sul punto indicato in sentenza.

Come s’è detto, infatti, questa fa espresso riferimento anche al giudicato formatosi questa volta su sentenza di rigetto, sopravvenuto nel corso del giudizio, di altre opposizioni proposte avverso successivi decreti ingiuntivi emessi, su richiesta della B., in relazione ad altre mensilità del canone da essa anticipato e preteso in rimborso.

Il motivo non investe specificamente tale ulteriore ratio decidendi.

Quand’anche la tesi censoria potesse ritenersi implicitamente estesa anche ad essa, ne apparirebbe ancor più evidente l’aspecificità posto che essa non si confronta in alcun modo con il menzionato ulteriore giudicato esterno e con la lettura che di esso dà la sentenza impugnata, siccome confermativo dell’assunto secondo cui l’obbligo del pagamento dei canoni di locazione derivasse dal rapporto di affitto.

2. Restano conseguentemente assorbiti il primo motivo e i motivi dal terzo al settimo.

Essi sono, infatti, in massima parte diretti a contestare l’affermata esistenza tra le parti di un rapporto di affitto di azienda in ragione:

a) della nullità del contratto di affitto di azienda per mancanza di forma scritta, in violazione dell’art. 2556 c.c. (primo motivo);

b) della mancata prova che le parti in causa fossero legate dal rapporto di affitto di azienda (ciò sull’assunto che i contratti richiamati da controparte non furono stipulati con i convenuti, l’ultimo di essi era scaduto nel 1991 e non ne era configurabile la proroga tacita) (terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1596,1597,2556,2697,2721 e 2725 c.c.);

c) scadenza del primo contratto alla fine del 1984 e del terzo e ultimo alla data del 31.12.1991 (quarto motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1596 c.c.);

d) dell’acquisto da parte del padre dei F.lli F. della proprietà dell’azienda in questione (sesto e settimo motivo, con i quali si censura, per inosservanza dell’art. 426 c.p.c. e, rispettivamente, per violazione dell’art. 2556 c.c., l’affermata, in sentenza, infondatezza di tale eccezione poichè non supportata dalla richiesta prova scritta e comunque per l’inattendibilità delle prove orali offerte).

Rimane a fortiori assorbito il quinto motivo con il quale si censura la ritenuta esistenza dell’ascritto inadempimento, sulla base del solo assunto che esso non poteva configurarsi in mancanza di rapporto obbligatorio (affitto) intercorrente tra le parti.

3. L’ottavo e ultimo motivo del ricorso principale – con cui si censura, per violazione di legge e per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, la conferma del rigetto dell’opposizione a d.i. di cui al procedimento iscritto al n. 2092/08 R.G. Trib. Brindisi, riunito in primo grado – è in parte assorbito, in altra parte inammissibile.

3.1. E’ assorbito (dalla rilevata inammissiblità del secondo motivo di ricorso) nella parte in cui si fonda su considerazioni anch’esse dirette per altri profili a negare la sussistenza di un rapporto di affitto tra le parti idoneo a giustificare la pretesa creditoria azionata da controparte.

3.2. E’ inammissibile là dove invece evoca questioni, di merito e processuali, che per altri e indipendenti motivi avrebbero in tesi dovuto condurre a non accogliere il ricorso monitorio (incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo; mancanza di credito certo e liquido; connessione del credito dedotto in via monitoria e domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto).

In disparte ogni altra possibile considerazione, è dirimente il rilievo che si tratta di questioni che non risultano trattate nella sentenza impugnata e delle quali non si dice nemmeno, in ricorso, come e con quale atto esse siano state dedotte nel giudizio di merito.

Varrà al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v., tra le tante, Cass. n. 15430 del 2018).

Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, v. Cass. n. 15196 del 2018).

4. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

5. Ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.

Lo stesso risulta infatti consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario in data 29/5/2017, sei giorni dopo la scadenza del termine lungo per impugnare decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (22/4/2016), fissato in un anno dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) e venuto pertanto a scadere, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, pari a 31 giorni, il 23/5/2017.

6. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale, in proprio e n. q., al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo al ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.

Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.

In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).

7. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Condanna il ricorrente principale, in proprio e n. q., al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA