Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1398 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11544/2018 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Berardo Cerulli, con

domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 23, presso lo studio

dell’Avv. Simon Savini;

– ricorrente —

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1684/17

depositata il 9 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che F.M., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 9 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 15 giugno 2016 dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e), art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 7 e art. 8, lett. e) e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, osservando che la Corte territoriale, pur non avendo escluso la credibilità della vicenda personale narrata a sostegno della domanda, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato senza assolvere adeguatamente il dovere di cooperazione istruttoria posto a suo carico, non avendo posto la predetta vicenda in relazione con informazioni attendibili ed aggiornate riguardanti il Paese di origine di esso ricorrente, ma essendosi limitata a riportare notizie sulla situazione sociale e politica della sua regione di provenienza ((OMISSIS)) desunte dall’Enciclopedia Treccani;

che il motivo è fondato;

che nei giudizi in materia di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve infatti avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2019, n. 13897; 12/11/2018, n. 28990; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17075);

che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che l’esame di ciascuna domanda debba aver luogo “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, individua peraltro, a tal fine, alcune fonti informative privilegiate, costituite dai dati forniti dall’ACNUR e dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale;

che la predetta indicazione non ha carattere tassativo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese di origine essere desunte da concorrenti canali di informazione, anche via Internet, quali ad esempio i siti web delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass., Sez. I, 17/05/2019, n. 13449);

che i requisiti di precisione, aggiornamento e, soprattutto, specifico riferimento alla tematica della tutela dei diritti umani, prescritti dalla predetta disposizione, fanno apparire invece insufficiente il richiamo delle informazioni generali riguardanti la situazione politica, economica e sociale contenute in un testo di natura enciclopedica, la cui finalità, consistente nel riunire in un compendio unitario le conoscenze relative ai più disparati campi del sapere umano, inquadrandole sulla base di una coerente metodologia e fornendo un primo orientamento per la ricerca, non garantisce il necessario grado di approfondimento delle particolari problematiche inerenti alla materia in esame;

che nella specie, d’altronde, non risulta assicurato neppure l’aggiornamento delle predette informazioni, non essendo il relativo richiamo accompagnato dall’indicazione della data di redazione o quanto meno di edizione del testo citato, il cui riferimento temporale più recente è costituito dalla menzione della tregua intervenuta nel 2014 tra il Governo del Senegal ed il Movimento delle Forze Democratiche di (OMISSIS), anteriore di circa tre anni rispetto alla sentenza impugnata;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in virtù delle medesime ragioni addotte in riferimento a quella di riconoscimento dello status di rifugiato, senza tener conto della specificità del pericolo di danno da lui fatto valere, ricollegabile alla situazione d’instabilità ed insicurezza derivante dal conflitto armato in corso nella regione di provenienza di esso ricorrente;

che il motivo è fondato, in quanto l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il richiedente aveva dedotto un generico pericolo di danno derivante dal conflitto in corso nella regione di provenienza, trova smentita nella stessa narrativa della sentenza impugnata, da cui risulta che il ricorrente aveva riferito di essere stato rapito dai ribelli ed arruolato forzosamente nelle forze indipendentiste, dalle quali aveva timore di subire possibili ritorsioni e vendette, avendo avuto notizia che i loro membri si recavano periodicamente a cercarlo presso la madre;

che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla credibilità della vicenda narrata, così come in ordine alla configurabilità del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), avendo ritenuto assorbente il profilo relativo al venir meno della situazione di violenza indiscriminata, riferibile esclusivamente alla fattispecie di cui alla lett. c) della predetta disposizione, ed avendo a tal fine conferito rilievo alla cessazione del conflitto armato tra il Governo e le forze indipendentiste, desunta dalle stesse insufficienti informazioni utilizzate ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, sostenendo che una valutazione rigorosa della situazione sociale e politica della regione di provenienza avrebbe consentito di accertare lo stato d’insicurezza determinato dal conflitto armato in corso tra i ribelli e le forze governative e le ricadute dello stesso sull’esistenza di esso ricorrente, nonchè la situazione di sradicamento mancanza di risorse in cui egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio;

che il motivo è fondato, essendosi la sentenza impugnata limitata ad escludere la configurabilità di una delle situazioni di vulnerabilità astrattamente delineate dalla giurisprudenza, senza svolgere uno specifico accertamento in ordine alle cause dell’allontanamento del ricorrente dal Paese di origine ed alla sua eventuale integrazione nel tessuto economico e sociale italiano;

che la condizione di vulnerabilità del richiedente dev’essere infatti verificata caso per caso, attraverso una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 23/02/2018, n. 4455; Cass., Sez. I, 3/04/2019, n. 9304);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA