Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1398 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1398 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 863-2017 proposto da:
TREVI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA
DIONIGI n.57, presso lo studio dell’avvocato CARLO CARBONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA NICOLINI;
– ricorrente contro

TREVI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE
n.87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI,
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
MARIO SCALONI, ANGELO BORRELLI;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso il decreto n. cronol. 1193/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 19/10/2016, depositato il 31/10/2016, emesso sul
procedimento iscritto al n°598/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Rilevato che:
Roberto Trevi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., avverso il
decreto della Corte d’appello di Ancona depositato il 31 ottobre 2016,
con la quale è stato rigettato il reclamo proposto da Roberto Trevi
avverso il decreto del Tribunale di Ancona emesso in data 10 agosto
2016;
la resistente Laura Trevi ha replicato con controricorso e con
memoria;
Considerato che:
con i due motivi di ricorso – denunciando l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.,
nonché la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 404 cod. civ., 2
Cost., 8 CEDU- il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello
abbia travisato le risultanze della disposta c.t.u., laddove avrebbe
accertato che il Trevi era persona dotata di un’adeguata capacità di
intendere e di volere, sicchè non sarebbe stata necessaria la nomina
per il medesimo di un amministratore di sostegno, ai sensi degli artt.
404 e ss. cod. civ.;
Ritenuto che:
Il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di
merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, sia
2

VALITUTTI.

inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti
processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai
sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.(cfr. Cass., 17/05/2012, n.
7772; Cass., 09/02/2016, n. 2529);
in ogni caso, l’omesso o erroneo esame di elementi istruttori non

il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto, o non adeguatamente conto, di tutte le risultanze probatorie in
atti (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 11/04/2017, n.
9253);
nel caso di specie, entrambi i motivi – sia pure, il secondo, sub specie
del vizio di violazione di legge – si traducano, in sostanza, in una
richiesta di rivalutazione delle risultanze della c.t.u., mediante
riproduzione di singoli passaggi dell’elaborato peritale, del tutto
inammissibile in questa sede di legittimità;
Ritenuto che:
per le ragioni suesposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato
inammissibile, con condanna del soccombente alle spese del presente
giudizio;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica l’art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore
della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli
accessori di legge.

integri, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora

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