Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1398 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15434-2014 proposto da:

G.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/G,

presso lo studio dell’avvocato GIADA BERNARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA RIGHI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA di MILANO;

– intimata –

avverso il provvedimento n. R.G.C. 887/2014 del GIUDICE DI PACE di

CALTANISSETTA, depositato il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’U /11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G.15434/2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Con decreto del 18.04.2014, nell’ambito del procedimento numero 887/2014, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha convalidato il provvedimento del Questore di Caltanissetta, il quale ha chiesto la convalida del decreto di trattenimento emesso dal Questore di Milano, nei confronti di G.Z. per il tempo strettamente necessario a reperire la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, Il ricorrente è trattenuto presso il Centro di permanenza temporanea di Caltanissetta.

G.Z. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace, sulla base del seguente motivo:

– Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nonchè in relazione all’art. 13 Cost. e art. 111 Cost., comma 2. Il ricorrente evidenzia che in sede di convalida del provvedimento con il quale il Questore ha ordinato il trattenimento dello straniero presso un centro di detenzione temporanea, il Giudice di Pace è tenuto ad operare un rigoroso controllo sull’esistenza del provvedimento espulsivo mentre nel caso di specie quest’ultimo si è limitato a menzionare il provvedimento del Questore senza il benchè minimo approfondimento dello stesso sotto il profilo materiale e giuridico; inoltre il provvedimento appare del tutto privo di motivazione, non potendosi considerare sufficiente il mero richiamo ad un provvedimento per giustificare la privazione della libertà personale del ricorrente.

La censura è manifestamente infondata dal momento che nel ricorso si fa espresso riferimento alla preesistenza del provvedimento espulsivo emesso dal giudice di sorveglianza. Ne consegue anche un profilo d’inammissibilità del motivo per genericità. Per quanto riguarda la parte di censura relativa alla legittimità dell’espulsione deve osservarsi che salvi i casi di manifesta infondatezza dell’atto presupposto il sindacato del giudice della convalida non può scendere nel merito del provvedimento espulsivo (Cass. 12609 e 17407 del 2014; 24415 del 2015). Il decreto risulta infine motivato in ordine alle ragioni del trattenimento dal momento che non sono state dedotte specifiche censure rivolte al giudice di pace nell’udienza di convalida.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e per l’effetto rigetta il ricorso. Nulla deve essere deciso in ordine alle spese processuali in mancanza della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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