Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13979 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22304-2005 proposto da:

PREVIATO COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e successivamente il FALLIMENTO PREVIATO

COSTRUZIONI S.r.l. e per esso il Curatore fallimentare Dott.

B.P., nominato nel procedimento fallimentare

PREVIATO COSTRUZIONI S.r.l. n. 1/08 RF, espressamente autorizzato dal

Giudice Delegato del Tribunale di Rovigo in data 15.2.2011 n. 286/11

F. Cron. a costituirsi e sostituirsi al legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 114/A, presso

lo studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BALZAN GIANNI;

– ricorrente –

contro

BE.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENZA BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato ADRIANO ABATE con delega dell’avvocato GIANNI BALZAN

difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

anche per il fallimento della società;

udito l’Avvocato DINO VALENZA difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Be.Ma. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la s.r.l. Impresa di costruzioni Previato (d’ora innanzi semplicemente Impresa) e chiedeva la declaratoria di risoluzione per inadempimento di. un contratto preliminare con la quale l’Impresa le aveva promesso in vendita un garage di circa 24 mq. ubicato al secondo piano interrato di un edificio in corso di costruzione;

chiedeva inoltro la conseguente condanna dell’Impresa alla restituzione del doppio della caparra versata; assumeva che il garage sarebbe stato inutilizzabile per il ricovero di due autovetture di dimensioni medio-grandi considerata l’impossibilità di manovra per potervi accedere.

La convenuta si costituiva, contestava la fondatezza della domanda attrice e chiedeva, in via nconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente e l’accertamento del diritto alla ritenzione della caparra.

Il Tribunale di Rovigo, espletata l’istruttoria, accertava che l’autorimessa e la rampa di accesso spettavano le misure minime di legge e rigettava la domanda della Be. accogliendo, invece, la domanda il convenzionale dell’impresa.

La Be. proponeva appello al quale resisteva l’impresa; dopo l’espletamento di c.t.u. la Corte di Appello di Venezia accertava il diritto della Be. al recesso dal contratto preliminare per inadempimento dell’Impresa che condannava al pagamento del doppio della caparra.

La Corte territoriale, sulle contestazioni dell’Impresa, disattendeva le conclusioni del c.t.u. circa il mancato rispetto dei requisiti minimi di pendenza e larghezza delle rampe di accesso, ma rilevava:

– che già nella relazione tecnica del consulente di carte erano descritte le gravi difficoltà di accesso ai garage per le auto di dimensioni medio-grandi;

– che il Comando dei Vigili del Fuoco aveva osservato che, pur nel rispetto dei requisiti dimensionali, l’accesso degli autoveicoli non era facile e che avrebbero dovuto essere adottati degli accorgimenti.

Sulla base di tali considerazioni riteneva provate difficoltà di transito e manovra per chi utilizzasse vetture di dimensioni consistenti ancorchè non eccezionali e che queste difficoltà incidessero sensibilmente sul godimento del bene, tanto da legittimare il recesso dal preliminare a fronte dell’inadempienza addebitabile all’impresa.

Ricorre per Cassazione l’impresa sulla base di sette motivi; resiste con controricorso Be.Ma..

Si è costituito con procura notarile rilasciata dal curatore del fallimento dell’Impresa, dichiarato nelle more l’avv. Gianni Balzan.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo e il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente perchè pongono problematiche tra loro connesse.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione D.M. 1 febbraio 1986, art. 3, comma 6, n. 3 e art. 3, comma 7, n. 2 in materia di noi me di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e con il secondo motivo la violazione dell’art. 12 preleggi in materia di interpretazione della legge.

La disposizione regolamentare statuisce che le corsie di manovra devono consentire il facile movimento dei veicoli; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha interpretato la normativa secondo un inammissibile criterio soggettivo facendo riferimento alla maggiore o minore abilità di guida dei singoli conducenti e che, una volta rispettati i limiti dimensionali minimi, nessun altro accertamento avrebbe dovuto essere compiuto sulla possibilità di facile movimento.

Il motivo è del tutto infondato: il criterio della facile manovrabilità non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali perchè, altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna ragione per aggiungere all’indicazione dei minimi dimensionali di ampiezza anche il requisito della possibilità di facile movimento degli autoveicoli; tale criterio non e un criterio soggettivo e il giudice de merito non ha introdotto un criterio soggettivo perchè la facile manovrabilità è collegata al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi (e, implicitamente, alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità; e, quindi, la Corte di Appello, facendo riferimento alla mancanza di quel requisito m relazione alla dimensione del veicolo ha fatto buon governo dei criteri di interpretazione della norma, non ha violato l’art. 12 disp. gen. e ha correttamente valutato nel merito a situazione sottoposta al suo esame.

Il garage non è totalmente inidoneo all’uso al quale o destinato, ma è inidoneo rispetto a particolari tipologie di veicoli.

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce rontraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato si sono ritenuti soddisfatti i requisiti dimensionali stabiliti dal D.M. e, dall’altro, si è ritenuta la non facile manovrabilità che, invece avrebbe dovuto essere una immediata conseguenza del rispetto dei suddetti requisiti; il motivo è infondato per le stesse ragioni sopra esposte in quanto confonde e sovrappone due situazioni diverse che invece devono essere autonomamente valutate: da un lato il rispetto, in generale, dei limiti dimensionali minimi e, dall’altro, la tipologia dei veicoli che usufruiscono ielle rampe di accesso che in relazione alle loro dimensioni devono essere facilmente manovrabili indipendentemente dal rispetto dei requisiti minimi.

3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 121 C.d.S. perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato che il rilascio della patente di guida presuppone la positiva verifica della capacità di guida e, quindi, non deve assumere rilievo una valutazione di minor capacità di un conducente: il motivo e inammissibile perchè non coglie, come già detto, la ratio decidenti della Corte di Appello la quale non ha valutato una soggettiva imperizia, ma il dato oggettivo della difficoltà di manovra per un qualunque conducente dotato di normale abilità che si ponga alla guida di auto di dimensioni medio grandi, come quella che doveva essere utilizzata dalla Be..

4. Il quinto e il sesto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono ad un comune profilo di vizio motivazionale in relazione alle prove acquisite.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. che obbliga il giudice a fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti, perchè a Corte di Appello non ha considerato che la Be., prima di sottoscrivere il preliminare, aveva visionato il garage (due o tre volte, secondo quanto dalla stessa dichiarato all’udienza del 28/2/1996 avanti il Tribunale di Torino e secondo quanto dichiarato dal teste P.R. all’udienza del 20/5/1997) e che la prova dimostrativa per l’accesso ai box effettuata sull’autovettura del P. e da questo condotta non aveva dato adito ad alcun problema (sono ai riguardo richiamate le testimonianze ai Pr.De. e p. d.).

Con il sesto motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo del a controversia perchè il giudice del merito non avrebbe considerato che il preliminare era stato concluso dopo che la Be. aveva visionato il garage e lo aveva percorso a bordo dell’auto condotta dal Pr.. Le predette censure devono essere accolte sotto il seguente profilo.

La Be. ha chiesto la risoluzione dei preliminare per inadempimento perchè il bene (secondo quanto si regge nella sentenza di appello) “era risultato inutilizzabile per ricoverarvi due autovetture secondo a destinazione prefigurata e l’agibilità sollecitata”; pertanto non ha dedotto di avere stipulato il preliminare per errore, ma ha dedotto che il bene non presentava le caratteristiche promesse.

Tuttavia, all’esito di istruttoria, sarebbe risultato (secondo gli stralci delle testimonianze trascritte in ricorso) che la Be., prima di sottoscrivere il contratto preliminare, aveva visionato il bene e aveva provato il percorso a bordo di autovettura di dimensioni medio-grandi.

Questa circostanza, se ritenuta provata, avrebbe dovuto condurre alla conclusione che l’attrice aveva promesso di comprare proprio quel bene che aveva previamente verificato e che il promittente venditore non le avrebbe venduto nulla di diverso da quanto la promissaria acquirente aveva previamente visionato. Il giudice di appello ha accolto la domanda attrice senza alcuna valutazione delle prove orali e, da un lato, non ha affermato che vi fosse una assoluta incommerciabilità del bene sotto il profilo del rispetto della normativa antincendio e, dall’altro, ha fondato il preteso inadempimento della promittente venditrice sulla mera circostanza che era difficile la manovra per auto di dimensioni medio – grandi, senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza di tale circostanza rispetto al preliminare concluso dall’attrice previa verifica dei luoghi.

Pertanto la motivazione è totalmente carente e il ricorso deve essere accolto con riferimento al sesto motivo esaminato in collegamento con il quinto.

5. Restano assorbiti il settimo motivo (relativo ai contrasto tra la C.T.U. e le prove testimoniali) e l’ottavo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali al quale dovrà provvedere il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corto di Appello di Venezia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Cassazione accoglie, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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