Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13979 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 06/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 13979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12773/2011 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANGIAPANE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1417/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/11/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Roberto Romei per delega orale.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenze n. 849/2007 e n. 851/2007 il Tribunale di Livorno accolse parzialmente le opposizioni della Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS avverso le ordinanze-ingiugnzioni nn. 50 e 51 del 2005 emesse dall’INPDAP nei confronti della Fondazione onde ottenere a titolo risarcitorio ingenti importi corrispondenti alle pensioni erogate dal 1994 a due ex dipendenti della Fondazione, di cui l’INPDAP aveva accertato la non debenza nel 2004.

In particolare, il Tribunale dichiarò l’illegittimità delle suddette ordinanze-ingiunzioni e condannò la Fondazione a corrispondere all’INPDAP a titolo di risarcimento del danno delle somme di denaro di entità inferiore rispetto a quelle originariamente richieste dall’Istituto.

2. Avverso le suddette sentenze la Fondazione propose appello principale e I’INPDAP appello incidentale contestandone, per ragioni diverse, soltanto le statuizioni di merito.

3. La Corte d’appello di Firenze, riuniti i giudizi, ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, richiamando la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite e, in particolare, la sentenza 16 novembre 2007, n. 23731 ove è stato affermato il principio secondo cui: “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica si estende alle controversie relative ad atti di recupero di assegni di pensione già erogati, sia nei confronti del pensionato, sia nei confronti dell’ente di appartenenza del dipendente, nella fattispecie del D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 8, comma 2, in cui tale ente, per errate comunicazioni, abbia determinato l’ente erogatore della pensione ad una liquidazione del trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, sia, in questa ipotesi, nella successiva rivalsa dell’ente di appartenenza verso il pensionato”.

La Corte territoriale ha precisato che tale indirizzo è stato confermato sia dalla successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite sia dalla sentenza n. 261/2009 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, prodotta in giudizio e riguardante una controversia analoga all’attuale relativa alla revoca del trattamento pensionistico di altro dipendente della Fondazione appellante.

4. Il ricorso dell’INPDAP domanda la cassazione di quest’ultima sentenza per un unico motivo.

5. La Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS resiste, con controricorso, nel quale fa presente di avere, nel frattempo, riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.

La controricorrente deposita anche una memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale precisa che la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenze n. 404 e n. 406 del 27 ottobre 2011 – non appellate e quindi divenute definitive – ha accolto parzialmente le opposizioni decidendo, quindi, le controversie nel merito, dopo avere affermato la sussistenza della propria giurisdizione (vedi, per tutte: Cass. SU 19 luglio 2006, n. 16462). Le suddette sentenze – il cui contenuto essenziale è riprodotto in memoria – sono anche allegate alla memoria medesima.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPDAP denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 37 e 329 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello di Firenze, nel declinare d’ufficio la propria giurisdizione, avrebbe violato il giudicato implicito sulla giurisdizione dell’AGO, in contrasto con il principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883.

2 – Esame delle censure.

2. Il ricorso deve essere accolto.

3. Com’è noto, l’esame delle questioni sul riparto di giurisdizione di cui si occupano queste Sezioni Unite si riferisce non solo alla violazione delle regole del riparto dei poteri giurisdizionali, ma anche a quella delle norme processuali dirette a disciplinare l’adozione delle statuizioni sulla spettanza dei poteri stessi (vedi, per tutte: Cass. SU Sez. sentenza 25 ottobre 2013, n. 24150).

3.1. A partire da Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 è stato stabilito che la regola della ampia ed incondizionata rilevabilità (d’ufficio o su eccezione delle parti) della questione di giurisdizione opera solo nel giudizio di primo grado; nel giudizio di impugnazione invece essa degrada a questione che rimane nel thema decidendum solo se e nella misura in cui abbia costituito oggetto di una rituale censura di una parte.

Questo minore rilievo della questione di giurisdizione in ragione del passaggio dal grado iniziale del processo a quello di impugnazione ora testualmente previsto dall’art. 9 cod. proc. amm. per il giudizio amministrativo – risulta coerente con il necessario bilanciamento del valore recato dalla giurisdizione (id est: principio del giudice naturale) con il valore, parimenti di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo (in tal senso, tra le tante: Cass. SU 14 maggio 2014, n. 10414).

3.2. Nella specie, la Corte d’appello di Firenze non si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti – peraltro, in conformità con la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia – ma lo ha fatto d’ufficio e, quindi, violando il giudicato implicito sulla giurisdizione dell’AGO che si era già formato, in contrasto pertanto con il suddetto principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883.

3.3. Questo errore sulle norme procedurali travolge tutti i successivi sviluppi del procedimento.

Pertanto, la Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti, nelle sentenze n. 404 e n. 406 del 27 ottobre 2011 allegate alla memoria della Fondazione controricorrente, non avrebbe potuto esaminare le controversie nel merito, dopo avere affermato la sussistenza della propria giurisdizione (vedi, per tutte: Cass. SU 19 luglio 2006, n. 16462), per il fatto che, nella specie, si era ormai formato il giudicato implicito sulla giurisdizione dell’AGO.

3 – Conclusioni.

4. In sintesi – in accoglimento del ricorso – va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, per essersi al riguardo formato giudicato implicito, di cui la Corte d’appello di Firenze non ha tenuto conto.

5. La impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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