Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13979 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13979 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.

sulla richiesta di ufficio di regolamento di competenza Ud. 19/10/12
proposta dal giudice tutelare del Tribunale di Venezia;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi;

Rilevato che:
1. Il Giudice tutelare del Tribunale di Venezia
richiede di ufficio regolamento di competenza
rilevando la propria incompetenza a provvedere
sulla istanza proposta da Francesco Parisi di
autorizzazione alla vendita dei beni immobili
facenti parte dell’eredità di Giovanni Donzella
ed ereditati dalla madre Bartolomea Donzella di
cui Francesco Parisi è amministratore di
sostegno.

2012

2. Rileva il Giudice tutelare: a) di aver già
adottato il parere favorevole alla vendita,

Data pubblicazione: 04/06/2013

necessario

a

ottenere

la

prescritta

autorizzazione da parte del Tribunale di Modica
competente in relazione al luogo di apertura
della successione; b) che il Tribunale di Modica,
con decreto del 23 settembre 2010, ha dichiarato
la propria incompetenza a decidere rimettendo gli

disposto dell’art. 411 che attribuisce al giudice
tutelare la competenza a emettere i provvedimenti
di cui agli artt. 375 e 376 c.c.
3. Ritiene il Giudice tutelare di Venezia che nella
specie non viene in rilievo il regime ordinario
dell’amministrazione di sostegno ma quello
speciale di autorizzazione alla vendita dei beni
ereditari dettato dall’art. 747 c.p.c.

che

prevede la competenza del giudice del luogo di
apertura della successione.
Ritenuto che
4. L’affermazione della Corte di appello di Venezia
circa la applicabilità alla specie della
disciplina dell’art. 747 del codice di rito
appare non condivisibile sia in relazione al
chiaro disposto dell’articolo 411 del codice
civile che attribuisce espressamente al giudice
tutelare

la

competenza

ad

autorizzare

l’alienazione dei beni entrati nel patrimonio
della persona assoggettata all’amministrazione di
sostegno. Sia in relazione alla ratio della
predetta disposizione dell’art. 411 che intende

2

atti al Giudice tutelare con riferimento al

attribuire al giudice tutelare, per la sua
particolare situazione di stabile interlocutore
dell’amministrazione di sostegno, la decisione
finale

e

non

un

semplice

parere

sull’autorizzazione a vendere i beni che non ha
riscontro nella disciplina sulla tutela dei

sulla vendita dei beni ereditari.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice
tutelare del Tribunale di Venezia di cui cassa il
provvedimento declinatorio della competenza in favore
del Tribunale di Modica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 ottobre 2012.

minori e tanto meno può averla nella disciplina

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