Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13977 del 08/07/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13977 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 1804-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
2002

CURCI MASCIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 82/2008 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/07/2016

udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha

chiesto un rinvio a nuovo ruolo e

in subordine

accoglimento;

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RITENUTO IN FATTO
1. In data 25.11.2004 il fisco notificava a Curci Mascia un avviso di
accertamento con cui, rettificandone le dichiarazioni per l’anno 1998,
recuperava a tassazione ricavi non dichiarati determinati applicando al costo

Respinta in primo grado, l’opposizione della parte trovava accoglimento avanti
al giudice d’appello, che, con la sentenza qui in esame, pur giudicando corretto
l’operato dell’ufficio, riteneva, tuttavia, “di ammettere e voler considerare
comunque i ricavi così come effettuati dalla contribuente nella vendita
straordinaria a seguito di cessazione dell’attività, ritenendo provati i prezzi
della detta vendita a mezzo di comunicazione effettuata al comune di
Genova”.
Per la cassazione di detta sentenza l’ufficio si affida ad un solo motivo di
ricorso.
Non ha svolto attività difensiva la parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va previamente rilevata l’improcedibilità del ricorso per inosservanza
dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
Invero, avendo la ricorrente nell’epigrafe del ricorso indicato che la sentenza
impugnata, depositata in data 25.11.2008, era stata notificata il 20.10.2009,
all’atto di depositare il ricorso nella cancelleria di questa Corte avrebbe dovuto
pure depositare in uno con esso, appunto a pena di improcedibilità, “copia
autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di
notificazione se questa è avvenuta”.
Non avendovi la parte provveduto, poiché agli atti vi è solo la copia autentica
della sentenza senza la relata di notifica che pure si assume avvenuta, il ricorso
deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile costituendo il detto
l’adempimento condizione essenziale per valutare a presidio del tangibilità
1804/10 Ag.Entrate-Curci

C

Marulli 1

del venduto una percentuale di ricarico del 20%.

del giudicato la tempestività dell’impugnazione (9005/09).
Nulla per le spese in difetto di attività difensiva di parte.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile j
7.6.2016

dichiara l’improcedibilità del ricorso.

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