Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13977 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 06/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 13977

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 18601/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e

quale procuratore speciale di SCIP s.r.l. – Società di

Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura dell’istituto stesso,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO;

– ricorrente –

contro

L.D.N., nella qualità di usufruttuario vitalizio

dell’immobile, P.M., V.C., S.R.,

B.E., I.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CONTICIANI,

che li rappresenta e difende;

NEW EUROART S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

19/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Giuseppe Fiorentino e Paola Conticiani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale procuratore speciale di SCIP-Società di Catolarizzazione degli Immobili Pubblici s.r.l., ha proposto ricorso ex art. 111, ultimo comma, della Costituzione, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro: V.C., + ALTRI OMESSI

2. Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1417 del 19 marzo 2015, che ha rigettato l’appello principale e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, nonchè dichiarato inammissibili gli interventi della New Euroart e della Cerilli, confermando la sentenza resa in primo grado con il n. 6848 del 2013 dal Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio.

3. Al ricorso per cassazione hanno resistito con separati controricorsi la New Euroart da un lato e, dall’altro, congiuntamente, S.R., L.D.N., quale usufruttuario vitalizio di un immobile già di proprietà di D.G.M. e quale procuratore generale di L.D.T., nudo proprietario dell’immobile, P.M., I.M., V.C. ed B.E..

4. La New Euroart ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, che danno atto che avverso la stessa sentenza impugnata pende dinanzi al Consiglio di Stato, un ricorso per revocazione da loro proposto, denunciano: “Difetto di giurisdizione. Superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato. Eccesso di potere giurisdizionale”.

1.1. L’illustrazione del motivo inizia con il richiamare il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 3349 del 2004 in punto di definizione del vizio di eccesso di potere giurisdizionale.

1.2. Di seguito si riporta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di spiegare perchè si doveva esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello principale, concernente la giurisdizione, ed l’ha disatteso, così motivando: “1. In via preliminare, si ritiene che debba essere affrontata la questione di giurisdizione, anche se la parte appellante ne deduce la possibile insussistenza soltanto con il secondo motivo di appello, nella parte in cui argomenta nel senso che, qualora si controvertesse su contratti da ritenere già conclusi, la cognizione sarebbe del giudice ordinario. In realtà, nella fattispecie, si tratta di controversie riguardanti i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o di beni pubblici che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, come le controversie riguardanti le procedure di rivendita di beni pubblici previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, conv. con modificazioni, nella L. 23 novembre 2001, n. 410, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici (in tal senso, tra varie, Cons. Stato, 6I, 11 aprile 2014, n. 1781)”.

1.3. Successivamente, nell’illustrazione si riporta integralmente (salvo la parte finale che si riporta qui fra parentesi quadra) la motivazione con cui è stato, poi, disatteso il secondo motivo di appello, che è stata del seguente tenore: “4. E’ infondato il primo motivo di appello, con il quale si sostiene che erroneamente il primo giudice non avrebbe preso atto della acquiescenza verificatasi e in ogni caso della improcedibilità sopravvenuta. Al riguardo, l’appello deduce che: 1) i ricorrenti originari hanno rinunciato al giudizio civile; 2) hanno proceduto alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli delle loro citazioni in giudizio; 3) in sede di rogito hanno accettato espressamente il prezzo di cessione “senza alcuna riserva delle rispettive parti competenti interessate”; 4) hanno esercitato l’opzione; 5) hanno conferito mandato collettivo all’acquisto; 6) così facendo hanno ottenuto l’acquisto al prezzo di stima, ma ridotto del 30% ai sensi della normativa, con l’ulteriore sconto dell’acquisto in blocco; 7) l’acquisto sarebbe avvenuto a condizioni ancora migliori, avendo ottenuto sia lo sconto del trenta per cento, sia l’ulteriore sconto del quindici per cento (per l’acquisto in blocco), sia perchè per le migliori condizioni gli acquirenti non hanno dovuto accollarsi l’invenduto e perchè dopo soli cinque anni, piuttosto che dieci, hanno la possibilità di rivendita degli immobili. In definitiva, ne deriverebbe un comportamento di acquiescenza inequivoco o quantomeno un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere. Il motivo è infondato. Come controdedotto dalla parte appellata, la rinuncia al giudizio ha riguardato soltanto l’azione civile diretta all’accertamento della avvenuta conclusione del contratto (definitivo o almeno preliminare) ai fini dell’azione diretta alla esecuzione coatta in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.; la rinuncia alle azioni e la cancellazioni delle trascrizioni non significano anche rinuncia ad impugnare il decreto impugnato in prime cure, rispetto al quale i ricorrenti originari hanno continuato ad agire, avendone l’interesse, come dimostra il presente giudizio; l’esercizio dell’opzione è stato necessario al fine di definire l’acquisto, ma ciò non significa accettare tutte le condizioni, che in realtà derivano dal regime effettivamente applicabile ratione temporis. Una cosa è acquistare (essere costretti ad acquistare, al fine di perseguire i propri fini); altra cosa è accettare per intero il contenuto imposto delle condizioni contrattuali. L’acquiescenza, quale comportamento idoneo a ritenere che una parte ricorrente, una volta proposta l’azione giudiziale, non sia più interessata ad ottenere una decisione in merito alla controversia agitata, non può derivare da semplici presunzioni ma deve essere manifestata espressamente con un atto di rinuncia all’azione ovvero dimostrarsi per facta concludentia; l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento medesimo ovvero di proseguire nel giudizio avviato mirando a conoscerne l’esito consistente nella sentenza; non è sufficiente, quindi, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi, come nel caso che occupa, necessari od opportuni, nell’immediato, dalla esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono la eventuale coesistente intenzione dell’interessato di reagire poi per la eliminazione degli effetti dell’atto. Se gli interessati si sono trovati dinanzi alla possibilità di acquistare soltanto alle date condizioni, ciò non determina necessariamente il superamento della volontà di annullare l’atto che, predeterminando date condizioni contrattuali (in primis il prezzo e anche dati diritti importanti scaturenti dal complessivo regolamento contrattuale), incide sul suo contenuto. L’appello sostiene che la parte acquirente avrebbe tratto un maggior vantaggio dalle condizioni successive, perchè, ad invarianza di prezzo (con il trenta per cento di sconto sul prezzo di stima, come sostiene a pagina 12 dell’appello dell’INPS, con il quindici per cento per il mandato collettivo di acquisto, per la possibilità di rivendita dopo cinque anni piuttosto che dieci, per la insussistenza dell’accollo dell’acquisto dell’invenduto) avrebbe ottenuto addirittura maggiori vantaggi dall’assoggettamento al nuovo regime. In realtà, parte appellata contesta tale ricostruzione: nella memoria finale depositata in data 6 febbraio 2015 sostiene che in realtà sarebbe stato pagato un prezzo maggiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto nella vigenza della disciplina transitoria di favore ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, commi 11 e 20, conv. in L. n. 410 del 2001. Il Collegio osserva che, in effetti, se in punto di fatto il prezzo praticato fosse stato, per tutti gli appellati, coincidente in modo preciso con quello di maggiore favore di cui alla precedente disciplina, cumulato allo sconto di blocco, la presente controversia risulterebbe priva di interesse, limitatamente a tale profilo, ma ciò varrebbe sia per l’INPS (all’appello) che per i ricorrenti originari (al ricorso). Deve però, per completezza, osservarsi che – prescindendo dallo sconto effettivamente praticato in ogni caso, per il resto, anche sulla base di ciò che sostengono e deducono gli appellati, mentre talune condizioni o clausole contrattuali sono certamente ed indiscutibilmente di maggior vantaggio per gli acquirenti (la possibilità di rivendita dopo soli cinque anni in luogo di dieci) configurandosi come un maggior o miglior diritto, altre condizioni contrattuali, come l’obbligo e diritto di acquistare l’invenduto (che l’ente previdenziale ritiene essere condizione peggiorativa, mentre gli appellati sostengono essere allo stesso tempo, com’è in effetti, una situazione soggettiva anche attiva), consentendo acquisti a condizioni estremamente vantaggiose, di locali pertinenziali e altro, inducono a ritenere persistente l’interesse ad agire. Non può accettarsi il rilievo sollevato dall’INPS nelle memorie finali di una possibile “tardività” nella dimostrazione dell’interesse, essendo evidente che già in primo grado ciò che si pretendeva era il miglior trattamento complessivo derivante dalle condizioni di cui alla precedente disciplina. Pare inoltre in contraddizione la tesi dell’INPS, laddove sostiene da un lato che effettivamente vi è stato un ulteriore sconto (del quindici per cento) a causa dell’acquisto in blocco, mentre dall’altro lato nega che vi sia stato tale acquisto in blocco, al fine di riconoscerne l’ulteriore effetto dell’acquisto dell’invenduto. Quanto poi alla osservazione che nei fatti l’acquisto in blocco dell’ “invenduto” potrebbe risultare non eccessivamente conveniente, perchè avverrebbe “in blocco” non essendo consentita la scelta di singoli immobili invenduti, si tratta di valutazioni che non impingono sulla persistenza dell’interesse per come rappresentato. Un diritto nel patrimonio di un soggetto costituisce una situazione soggettiva attiva; altra cosa è che potrebbe essere non eccessivamente conveniente l’esercitarlo o mantenere un bene. In definitiva, deve ritenersi che non si sia verificata alcuna acquiescenza, nè che sia sopravvenuta una carenza di interesse a ricorrere (per i ricorrenti originari, che mantengono l’interesse all’annullamento del decreto che ha incluso gli immobili in questione tra quelli assoggettati alla nuova disciplina, invece che a quella intertemporale)”.

2. Dopo tali riproduzioni l’attività illustrativa del motivo di ricorso premette riserve sull’esattezza delle valutazioni in iure della motivazione e rileva che esse non potrebbero dedursi davanti a queste Sezioni Unite. Tuttavia, ritiene di argomentare il motivo di ricorso, assumendo che il Consiglio di Stato, nell’affrontare la questione di giurisdizione, avrebbe “travalicato l’alveo di competenza ad esso riservato, limitato al sindacato su interessi legittimi, andando a giudicare su diritti soggettivi”.

2.1. L’assunto è così sostenuto: “Il Consiglio di Stato, nella parte di motivazione in cui affronta la questione di giurisdizione, afferma il tradizionale riparto costantemente ribadito da codesta Suprema Corte a partire da SS.UU. 12 marzo 2007 n. 5593. Nel prosieguo di motivazione appare però evidente l’eccesso di potere e il travisamento giurisdizionale. In breve, afferma il CdS, l’interesse a ricorrere da parte degli originari ricorrenti, che avevano impugnato in parte qua il decreto di cartolarizzazione, sarebbe sempre attuale, visto che essi sarebbero stati “costretti” ad acquistare alle condizioni “imposte” dall’Ente affamatore… Ora, se i fatti (e il diritto) hanno un peso, si evidenzia alla Suprema Corte quanto già palese al Consiglio di Stato. 1) I ricorrenti hanno impugnato al Tar Lazio i decreti di cartolarizzazione ex art. 3 del D.L. n. 351 del 2001, nel 2001, con istanza di sospensione; 2) A seguito di intesa con parte venditrice, hanno rinunciato alla cautelare (e all’azione civile parallelamente azionata) e acquistato nel marzo 2002 alle medesime condizioni di prezzo che avrebbero ottenuto in regime di D.Lgs. n. 104 del 1996; 3) Dopo svariati anni, hanno proposto istanza di prelievo al Tar Lazio per riattivare il ricorso amministrativo, poi sfociato nella sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede la cassazione. Così sommariamente ricostruiti i fatti appare evidente che: a) Nessuno è stato costretto ad acquistare, considerando che il Consigliere di Stato V.C. e gli altri ricorrenti in primo grado hanno scientemente rinunciato alla cautelare dinanzi al Tar Lazio. Se fossero stati costretti a fare alcunchè, ben avrebbero potuto coltivare la via giudiziaria per inibire la vendita. Ciò non è stato fatto. b) Hanno acquistato gli immobili nel 2002. Ora il Consiglio di Stato viene ad affermare che il loro interesse a ricorrere a tutela dei loro interessi legittimi sarebbe permanente. Così non è. La posizione giuridicamente tutelabile degli originari ricorrenti ha cambiato natura dal marzo 2002, con la stipula di contratti di compravendita, modificandosi da tutela di interessi legittimi (alla correttezza del procedimento amministrativo di dismissione) a tutela di diritti soggettivi. La conseguenza giuridica del ragionamento del consiglio non può essere altro che quello della tutela dei vizi della volontà ex art. 1427 c.c. e del conseguente annullamento dei negozi del 2002 per vizi di consenso. Ma è evidente che tale ambito è di competenza del Giudice Ordinario. Appare allora palese il travalicamento di giurisdizione operato dal Consiglio di Stato che, nella surrettizia forma della dichiarazione di persistenza di interesse a ricorrere del Visciola e degli altri ricorrenti ha, in realtà, sindacato di diritti soggettivi pieni (di proprietà). E’ ancora appena il caso di evidenziare che laddove dovesse essere confermata la decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, gli acquisti dei ricorrenti nel 2002 sarebbero comunque da considerarsi a non domino, con inapplicabilità dell’art. 1479 c.c., stante la palese carenza di buona fede degli acquirenti ricorrenti e applicabilità invece del divieto di rivendica decennale ex D.L. n. 104, nei casi di cessione a terzi delle unità immobiliari. In breve, la situazione sarebbe di autentico caos negoziale anche soprattutto per gli originari ricorrenti. Si confida pertanto in un intervento sanante da parte delle sezioni unite rispetto a questo distruttivo sconfinamento giurisdizionale del Consiglio di Stato”.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè con la sua stessa astratta prospettazione, per come emergente dalle sopra riportate deduzioni, non individua e, quindi, non denuncia nella sentenza impugnata un vizio relativo alla disciplina del riparto della giurisdizione fra giudici ordinari e giudici speciali.

La pretesa violazione di quella disciplina si vorrebbe commessa sotto la specie dell’invasione delle sfera della giurisdizione ordinaria da parte del giudice amministrativo, perchè esso, in presenza di un mutamento della natura della situazione giuridica riferibile agli originari ricorrenti, avrebbe esercitato la giurisdizione su di essa, ancorchè essa ne riconducesse la tutela nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La tesi, già nella sua premessa, supporrebbe una regula furis secondo la quale sarebbe stata possibile una incidenza sulla giurisdizione del mutamento della natura della situazione giuridica esistente in capo agli originari ricorrenti, per effetto delle vicende successive all’introduzione del giudizio amministrativo.

Tale giudizio, infatti, concernendo l’impugnativa del decreto dell’Agenzia del Demanio del 30 novembre 2001, con cui, nell’ambito della relativa procedura di dismissione della proprietà immobiliare erano stati individuati, come compresi in essa e destinati all’applicazione della procedura di vendita di cui alla L. n. 351 del 2001, gli immobili in godimento degli allora ricorrenti, era indiscutibilmente un giudizio soggetto alla giurisdizione amministrativa.

Ora, nella prospettazione dei ricorrenti si sostiene che comportamenti e vicende successive, cioè situazioni di fatto intervenute successivamente, avrebbero inciso sull’oggetto del giudizio, determinando la conseguenza che esso si sarebbe ormai riferito a situazioni di diritto soggettivo, la cui tutela sarebbe stata riconducibile alla giurisdizione ordinaria, di modo che il Consiglio di Stato, sebbene valutando la persistenza dell’interesse a ricorrere, siccome non elisa da quelle situazioni di fatto, avrebbe risolto una controversia ormai esulante dalla sua giurisdizione.

3.1. La prospettazione rivela già in thesi e proprio nel suo presupposto un errore nell’applicazione della disciplina della giurisdizione, atteso che attribuisce rilievo ai fini di giustificare l’individuazione della giurisdizione ad una situazione di fatto – e, dunque, ad un mutamento dello stato di fatto rilevante per l’individuazione della situazione giuridica tutelabile e, quindi, per quella individuazione – sopravvenuta rispetto alla domanda giudiziale.

Il richiamo all’art. 5 c.p.c., è sufficiente perchè si evidenzi l’insostenibilità di tale prospettazione preliminare: il significato di questa norma è nel senso che l’eventuale mutamento, per vicende fattuali o normative, della natura della situazione giuridica soggettiva di cui a suo tempo sia stata introdotta la tutela davanti alla giurisdizione cui essa spettava secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’azione, non può assumere rilevanza sopravvenuta (salvo disposto normativo derogatorio all’art. 5) ai fini della determinazione della giurisdizione, secondo la nuova natura della situazione, ma, semmai, può assumere il rilievo di fatto sopravvenuto eventualmente idoneo ad incidere in concreto sulla prospettiva di tutelabilità della situazione stessa. Ma tale prospettiva resta valutabile, conforme al significato della regola della perpetuatio iurisdictionis espressa nell’art. 5, dalla giurisdizione correttamente a suo tempo adita, secondo le regole di giudizio sue proprie.

Nella specie è proprio quanto è avvenuto, come dimostra la lettura della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha valutato la sopravvenienza di un mutamento di fatto, emergente dalla vicenda degli acquisti effettuati dagli originari ricorrenti, ancorchè determinativi dell’acquisto di posizioni giuridiche in capo ad essi diverse da quelle fatte valere con l’originario ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, come una vicenda che, al contrario di quanto avevano prospettato gli odierni ricorrenti, facendo valere con il primo motivo di ricorso al Consiglio di Stato la sopravvenienza di un difetto di interesse a ricorrere, non determinava affatto tale sopravvenienza.

In tal modo il Consiglio di Stato ha correttamente giudicato nell’àmbito della sua giurisdizione, rimasta immune, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., dalla incidenza della situazione invocata dalle qui ricorrenti, reputando che, nonostante la sopravvenienza di questa nuova situazione, l’interesse a ricorrere non fosse venuto meno, non configurandosi nè un’acquiescenza espressa, nè un’acquiescenza tacita, rispetto alla richiesta di tutela originaria, che certamente ineriva alla giurisdizione del giudice amministrativo. La valutazione di tale inidoneità ha certamente supposto la cognizione del mutamento fattuale in quanto determinativo dell’insorgenza di situazioni che, giacchè nascenti dai contratti stipulati, si connotavano come diritti soggettivi, ma tale valutazione è stata fatta incidenter tantum ai fini della valutazione della persistenza o meno dell’interesse a ricorrere e, dunque, ai fini della decisione sulla originaria domanda.

Siffatta valutazione, ove fosse stata erronea, lo sarebbe stata sub specie di cognizione implicante errores in procedendo ed eventualmente preliminari errores in iudicando, ma tali errori sarebbero stati commessi dal giudice amministrativo esercitando la sua giurisdizione sulla domanda originaria e, pertanto, non sono errori di violazione delle regole della giurisdizione e non lo sono, particolarmente, nemmeno sotto il profilo della invasione della giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, della violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

E’, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte,quella secondo cui eventuali errore in iudicando o in procedendo commessi dal giudice amministrativo nell’esercizio della sua giurisdizione non si concretano in violazione delle regole di riparto della giurisdizione.

4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “non integra motivo di giurisdizione per c.d. eccesso di potere giurisdizionale la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro la sentenza di primo grado del t.a.r., abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di vicende fattuali la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per essere la tutela appartenente alla sua giurisdizione, era divenuta qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilità davanti al giudice ordinario ed il venir meno dell’interesse a ricorrere davanti al giudice amministrativo”.

5. Le spese seguono la soccombenza nei confronti ci ciascuna delle due parti resistenti e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della New Euroart s.r.l. in euro ottomila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge, ed a favore degli altri resistenti con capofila S. in Euro settemila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA