Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13977 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13977 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
cron.A.39-
ORDINANZA
Rep.
sul ricorso proposto da:
Ud. 19/10/12
Motivazione
Luciana Guadalupe Torre, elett.te dom.ta in Roma, via semplificata
Luigi Calamatta 16, c/o
studio dell’avv.to
Guido
Crastolla, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonino
Desi per delega in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente
–
contro
Procura della Repubblica di Piacenza e Comune di
Carpaneto Piacentino;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna
emesso il 25 maggio 2010 e depositato il 17 giugno
6A
)
2010, R.G.V.G. n. 192/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi
che ha concluso per
2
Data pubblicazione: 04/06/2013
l’acquisizione del fascicolo di primo grado del
procedimento di volontaria giurisdizione n. 767/2009
R.G.V.G del Tribunale di Piacenza o, in subordine, per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
Rilevato che:
l. Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 4 giugno
2012 veniva esposto quanto segue: a)
A
seguito di
istanza del 29 giugno 2009 della Procura della
Repubblica di Piacenza, per la rettifica della
certificazione di cittadinanza iure sanguinis di
Luciana Guadalupe Torre, rilasciata dal Comune di
Carpaneto Piacentino, il Tribunale di Piacenza
disponeva la cancellazione degli atti
indebitamente registrati per la mancanza dei
requisiti legittimanti ai fini del rituale
anagrafico; b) Luciana Guadalupe Torre proponeva
reclamo eccependo preliminarmente l’omessa
instaurazione, nel procedimento di primo grado,
del contraddittorio nei suoi confronti; c) la
Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25
maggio – 17 giugno 2010, ha dichiarato la nullità
della notifica dell’atto introduttivo del
giudizio e ha rimesso le parti davanti al
Tribunale di Piacenza; d) Luciana Guadalupe Torre
ricorre per cassazione deducendo violazione degli
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motivazione semplificata della decisione;
artt. 354 e 160 c.p.c. per avere la Corte di
appello dichiarato la nullità e non la
inesistenza della notificazione; e) non svolgono
difese le parti intimate;
2. Sulla base di questi rilievi in ordine alla
svolgimento del procedimento la relazione ex art.
ricorso in quanto proprio dalle motivazioni della
Corte di appello emerge la fondatezza dello
stesso;
Ritenuto che
3. La relazione appare condivisibile in quanto, come
ha rilevato la Corte di appello, l’instaurazione
necessaria del procedimento nei confronti degli
interessati
all’eventuale
della
rettifica
certificazione dello stato civile comporta in
caso negativo la inopponibilità dell’eventuale
provvedimento di rettifica richiesto.
Ciò
determina la inammissibilità del ricorso che non
solo non sia stato notificato contestualmente
alla richiesta di fissazione della discussione ma
anche a seguito della fissazione, da parte del
Presidente del Tribunale, della udienza di
discussione del ricorso con termine di notifica
che
renda
possibile
l’audizione
(e
la
instaurazione del contraddittorio nei confronti)
delle parti interessate;
4. Nella specie la Corte di appello ha attestato la
mancata notifica in primo grado del ricorso alla
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380 bis c.p.c. conclude per l’accoglimento del
controinteressata
Luciana
Guadalupe
Torre
nonostante il decreto presidenziale del 17 luglio
2009 avesse disposto la comparizione personale
delle parti, dell’Ufficiale dello Stato Civile,
del Comune di Carpaneto Piacentino e del
Procuratore della Repubblica di Piacenza con
e del decreto alle parti.
5. La mancata notifica ha reso inammissibile il
ricorso introduttivo e in tal senso avrebbe
dovuto pronunciare il Tribunale di Piacenza
mentre appare del tutto contraddittoria la
pronuncia della Corte di appello che ha rimesso
le parti davanti al giudice di primo grado
ritenendo la nullità del ricorso introduttivo del
giudizio. Né può accogliersi la richiesta di
acquisizione del fascicolo di primo grado
proposta dal Procuratore generale stante la
attestazione della Corte di appello e la
posizione processuale assunta dalla parte
ricorrente in primo grado.
6. La natura della fattispecie, come già rilevato
dalla Corte di appello, comporta la non adozione
di alcuna pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e dichiara inammissibile il ricorso
introduttivo del giudizio. Nulla sulle spese del
giudizio di cassazione.
‘e7)
4
termine al ricorrente per la notifica del ricorso
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
&ti
19 ottobre 2012.