Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13976 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. I, 24/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25692-2005 proposto da:

V.M.C. vedova M., M.D., M.

A., MI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI 86, presso l’avvocato CRISCUOLO FABIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato COSTARELLA GIUSEPPE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ISCA SULLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE CODORNA 29, presso

l’avvocato LAMARRA SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARNO’

VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo

motivo e inammissibilità del secondo motivo del ricorso con condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.02.1985, M.S., proprietario del terreno in catasto alla p. 1072, F. 24, p.lla 11, adiva il Tribunale di Catanzaro chiedendo la condanna del Comune di Isca sullo Jonio al risarcimento dei danni subiti a causa della avvenuta irreversibile trasformazione in opera pubblica, pur in assenza del decreto definitivo di espropriazione, di parte del suo fondo, che, con Decreto prefettizio n. 462 del 6.06.1974, l’ente locale era stato autorizzato ad occupare in via d’urgenza per un quinquennio, ai fini della sistemazione di alcune strade interne. Con sentenza del 31.05.2001, l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, accoglieva la domanda del M. e condannava il Comune di Isca sullo Jonio al risarcimento dei danni subiti dall’attore, liquidandoli in complessive L. 103.000.000, compresa rivalutazione ed interessi. Contro la sentenza di primo grado il Comune proponeva appello, cui resistevano V.M.C. ed M. A., A. e D., eredi di M.S..

Con sentenza del 2.02.2004 – 14.03.2005, la Corte di appello di Catanzaro, accoglieva il gravame dell’ente e respingeva la domanda introduttiva di risarcimento, ritenendo l’azionato diritto estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che assumeva priorità logica l’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune con il primo motivo d’appello;

– che l’opera era stata ultimata e consegnata al Comune nel corso dell’occupazione d’urgenza disposta per un quinquennio, con decreto prefettizio del 6.06.1974;

– che il termine quinquennale di prescrizione aveva iniziato a decorrere il 6.06.1979, data di scadenza della disposta occupazione d’urgenza, ed il presente giudizio era stato (tardivamente) introdotto il 23.02.1985;

– che il decorso del termine di prescrizione non era stato interrotto, come, invece, sostenuto dagli appellati, con il riconoscimento dell’altrui diritto da parte del Comune (art. 2944 c.c.), in tesi attuato tramite le due note a firma del Sindaco, posto che la prima nota risalendo al 23.12.1977, era anteriore all’inizio del decorso della prescrizione e la seconda, invece, datata 31.10.1984, era posteriore alla suo compimento;

– che la seconda nota del 31.10.1984 per più ordini di motivi non poteva nemmeno integrare una rinunzia alla prescrizione (art. 2937 c.c.), nè diretta, non presentando i requisiti dell’atto negoziale promanante dal Comune, nè implicita, risolvendosi in mera comunicazione per la soluzione bonaria della vicenda espropriativa.

Avverso questa sentenza, la V. e i M. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 14-20.10.2005, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria e resistito dal Comune di Isca sullo Ionio, con controricorso notificato il 7.11.2005, seguito dal deposito di memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la V. e i M. denunziano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria”.

I ricorrenti, premesso anche che la rinuncia alla prescrizione, integrando mera difesa e non eccezione, può essere presa in esame d’ufficio, purchè i fatti siano acquisiti al processo ed allegati dalla parte che intende avvalersene, si dolgono:

a) che la Corte distrettuale:

– abbia omesso di valutare ed apprezzare nel suo puntuale e compiuto significato la lettera scritta dal sindaco il 31.10.1984, con la quale si precisava l’entità dell’indennità di esproprio e la disponibilità a chiudere la vicenda, e che, quand’anche non avesse integrato il riconoscimento del diritto o la rinunzia alla maturata prescrizione, comunque avrebbe dovuto assumere il senso ed il valore di esternazione di un comportamento/atteggiamento esplicitante la volontà abdicativa, come tale incompatibile con la volontà di avvalersi della maturata prescrizione, e, quindi, integrante rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c., comma 3. – non abbia attribuito valore di rinuncia alle deduzioni (inerenti all’offerta indennità di esproprio e di occupazione) svolte dal (difensore del) Comune nella comparsa di risposta;

– che non abbia avuto tutela l’affidamento del M. nella riparazione della subita illegittima lesione della propria sfera giuridica ed economica, indotto dai comportamenti della PA. – che in riferimento all’art. 2937 c.c., la lettera scritta dal Sindaco il 31.10.1984, non sia stata ritenuta dichiarazione;

– che si sia creata una situazione illegittima ed ingiusta, tale da imporre un necessario ravvedimento.

Il motivo non ha pregio.

Occorre premettere che esso s’incentra sulla configurabilità della rinuncia del Comune alla prescrizione, di cui, quindi, non si ridiscute il compimento, di tal che è anche precluso il richiamo al principio di diritto in tema di decorrenza della prescrizione, reiteratamente espresso da questa Corte (tra le altre, cass. 2008/22407; 2010/9620;2010/12863; in tema cfr anche cass SU 2003/6853). Le censure svolte dai ricorrenti o si sostanziano in inammissibili, generiche critiche o pongono in parte del pari inammissibilmente ed in parte infondatamente, questioni involgenti la nota sindacale, in data 31.10.1984 – di cui tra l’altro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene nemmeno trascritto il contenuto – ed inerenti sia all’interpretazione che ne ha reso la Corte distrettuale e sia all’invocata riconduzione di essa, negata dalla medesima Corte, nel novero dei fatti incompatibili con la volontà di valersi della prescrizione (art. 2937 c.c., comma 3), valutazioni che costituiscono espressione di un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica ovvero per vizi di motivazione.

Nella specie, con argomentazioni congrue, logiche, ineccepibilmente aderenti al dettato normativo, i giudici di merito hanno chiarito sia le ragioni, che non risultano puntualmente censurate, per le quali il contenuto della nota sindacale in argomento non poteva integrare un atto, d’indole negoziale, di rinunzia espressa alla prescrizione e sia le ulteriori ragioni per le quali essa non poteva nemmeno essere apprezzata come rinunzia “per facta concludentia”, ai sensi dell’art. 2937 c.c., comma 3, dell’ente locale ad avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, anche richiamando sul tema principi di diritto espressi in questa sede (cass. 1994/1725; 1997/4060) e successivamente ribaditi (cfr tra le altre, cass. 2008/14350).

D’altra parte, inammissibile si rivela anche il richiamo attuato dai ricorrenti soltanto in questo giudizio, alle difese svolte dal Comune in primo grado ed in tesi implicanti rinuncia tacita del Comune all’eccepita prescrizione, dal momento che esse, seppure acquisite al processo, non sono state tempestivamente allegate in appello a sostegno della contestazione svolta contro la nuova eccezione di prescrizione ivi proposta dall’ente, di tal che alla Corte di merito non può nemmeno essere addebitato il loro mancato esame.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalle peculiarità della fattispecie, consigliano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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