Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13975 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. I, 24/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Spello in persona del Sindaco in carica, dom.to elett.te in

Roma P.zza Giovanni Randaccio 1 presso l’Avv. Poggio Bruno con l’avv.

Martella Giustozzi che lo rappresenta e difende per procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIL BEVAGNA s.a.s. di Trabalza Alfonso & C. elett.te dom.ta in

Roma

via Maria Cristina 8 con gli avv.ti Stafficci Alberto e Goffredo

Gobbi che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199 della Corte d’Appello di Perugina

depositata l’8.6.2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11

Maggio 2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

ex art. 366 bis c.p.c. e la condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Perugia con sentenza 30.11.2002 in parziale accoglimento della opposizione proposta dal Comune di Spello contro l’ingiunzione emessa dal Presidente del Tribunale il 14.11,1991 in favore della s.a.s Edil Bevagna, ed avente ad oggetto il pagamento di saldo di corrispettivo e di interessi di mora per appalto di opera pubblica, revocò il decreto e condannò il Comune a pagare minori importi per saldo finale e s.d.a. e relativi interessi.

La sentenza venne dal Comune impugnata lamentando in tre articolati motivi vizio di ultrapetizione e violazioni di legge e, costituitasi la società, la Corte di Perugia adita, con sentenza 8.6.2006, accolse in parte l’appello.

In motivazione la Corte territoriale:

– disattese il motivo di gravame con il quale il Comune aveva affermato doversi escludere inadempimento dell’Ente, e quindi ritardo, sul rilievo per il quale l’appaltatore non aveva osservato il disposto dell’art. 36 del regolamento comunale sulla presentazione di fattura: ad avviso della Corte non potevasi interpretare il ridetto art. 36 nel senso di imporre un obbligo confliggente con la L. n. 741 del 1981, art. 4 e con gli artt. 35 e 36 CGAOOPP, in tal caso detta disposizione regolamentare dovendo essere disapplicata;

– aggiunse al proposito che la successiva L. n. 231 del 2002 e la stessa direttiva 2000/35/CE andavano intese nel senso, chiarito dalla S.C., della efficacia assorbente dell’osservanza dei termini di pagamento;

– rilevò pertanto, ed a contrario, che solo per i primi 5 SAL non vi era deduzione monitoria di siffatti ritardi sì che per i relativi ritardi si poneva problema di ultrapetizione così come esattamente denunziato, diversamente dovendosi opinare con riguardo alla questione della denunziata ultrapetizione in relazione alla richiesta penale per ritardata consegna dei lavori posto che il primo giudice aveva recisamente negato la inosservanza di alcun termine e che comunque trattavasi di questione oggetto di mera difesa.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Spello ha proposto ricorso il 21.4.2007 articolando due motivi (il primo denunziante violazione degli artt. 35 e 36 del CGOOPP ex D.P.R. n. 1063 del 1962, della L. n. 741 del 1981, art. 4 del D.Lgs. n. 31 del 2002 di attuazione della Direttiva 2000/35 CE – il secondo lamentante ultrapetizione e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c.). L’intimata Edil Bevagna ha nei controricorso 11.10.2007 eccepito in primis la inammissibilità per inesistenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 8.6.2006 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce dei principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010): Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. Le spese del giudizio si regolano in dispositivo secondo la soccombenza, non scorgendosi alcuna possibilità di applicare la sanzione invocata dal requirente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Spello a corrispondere alla società Edil Bevagna le spese del giudizio determinate in Euro 1.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spesse generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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