Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13975 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.05/06/2017),  n. 13975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.P. rapp. e dif. dall’avv. Pietro Sgarbi, elett. dom. presso

lo studio dell’avv. Andrea Sciarrillo in Roma, via Federico Cesi n.

72, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., costituito al

solo fine del deposito del fascicolo e della partecipazione al

procedimento, con Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elett. dom.;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello Ancona

11.5.2016, n. 572/2016 in R.G. 645/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

vista la memoria del ricorrente;

visto il parere del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.P. impugna la sentenza della Corte di Appello Ancona 11.5.2016, n. 572/2016 in R.G. 645/2015, con cui è stato respinto il suo appello presentato avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, avendo ritenuto, prima la Commissione Territoriale e poi il Tribunale, sussistere incongruenze e lacune che rendevano il racconto reso dal ricorrente in sede di audizione poco credibile – elementi considerati unitamente alle carenze a livello probatorio – così da non potersi ritenere comprovate neanche le circostanze che dovrebbero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria;

2. in particolare, la corte ha negato di poter riconoscere la protezione internazionale, non desumendosi le relative condizioni, nonostante l’attenuato onere probatorio, da riferimenti generici a situazioni presenti nel paese di provenienza del ricorrente, non accompagnati da elementi che consentano un ragionevole collegamento alle vicende personali dello stesso;

3. secondo la corte i presupposti negativi per il riconoscimento dello status di rifugiato non sussistevano, per difetto di dettagliata prova del clima persecutorio collegabile alla vicenda individuale e come tali, non essendo emerso che il ricorrente non può o non vuole fare ritorno al proprio paese per il fondato timore di una persecuzione per l’appartenenza ad etnia, credo politico ovvero per le proprie credenze:

4. nemmeno era evidente la possibilità di dar corso alla protezione sussidiaria, mancando a propria volta la prova del rischio effettivo che il ricorrente subisca un grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nella regione di provenienza (Pakistan);

5. la corte, infine, ha statuito che non fosse possibile concedere il permesso di soggiorno per seri motivi umanitari, non essendo state allegate – anche per la non credibilità del racconto del ricorrente specifiche situazioni soggettive tali da integrare lesioni di diritti umani di particolare entità idonei a giustificarne il riconoscimento; pari motivazione sorreggeva l’insussistenza dei presupposti per la concessione del diritto d’asilo;

6. con un unico motivo si deduce violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 3, 4, 7, 14, 16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto non sarebbe stata valutata la posizione personale del ricorrente alla luce della situazione generale presente in Pakistan.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, già considerando la genericità della sua formulazione: infatti, al di là della invocazione della violazione di legge, la censura d’esordio e che comunque sorregge il motivo, si duole di un contraddittorio o insufficiente apparato argomentativo della sentenza, dunque riferendosi ad un sostanziale vizio di motivazione;

2. in tema, va ricordato che “requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziarla, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.” (Cass. 14157/2016);

3. orbene, il giudice di merito ha dato conto del mancato rispetto proprio dei parametri probatori sopra menzionati, in termini di genericità delle plurime domande di protezione, quanto ad elementi introdotti, coerenza della narrazione, tempestività dell’istanza, riscontri fattuali, nè il ricorrente ha riportato in modo specifico le circostanze pretesamente disattese o mal considerate, articolandone la decisività;

4. ciò permette di dar corso al principio, come ha avuto già modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, per cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass. 19959/2014);

5. il motivo di ricorso per il profilo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è dunque inammissibile, poichè si risolve in una censura di mero fatto, avendo la sentenza spiegato il collegamento tra situazione generale e situazione riferita al richiedente – imposto al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 12 -come privo di doverosa ricostruibilità probatoria; ne consegue che a tale doglianza si deve opporre il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (Cass. 12928/2014).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia viene resa quanto alle spese, non avendo spiegato il Ministero tempestive difese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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