Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13975 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13975 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
D’AMARO Marino, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado
Piccione, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Alessandro Spinella in Roma, via Aiaccio, n.
14;
– ricorrente contro
SCALA Umberto, rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Grande e Giovanni Palmeri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza del
Fante, n. 2;
resistente –

3P2

C. O

.

Data pubblicazione: 03/06/2013

avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 489 del
2 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 24 aprile 2013 dal Consigliere relatore

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministe-

ro, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sergio Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di
competenza del Tribunale di Marsala.
Ritenuto

che con atto di citazione notificato il

22 giugno 2004 Marino D’Amaro convenne Umberto Scala innanzi al Tribunale di Siracusa;
che l’attore – premesso di essere stato istituito
erede universale da Salvatore Scala, deceduto in Siracusa il 17 ottobre 2003, con testamento olografo in data
31 ottobre 1995, pubblicato in data 11 dicembre 2003; e
che il testamento olografo datato 6 ottobre 2003, con il
quale il de culue risultava avere istituito erede universale il fratello Scala Umberto, era da ritenersi per
molteplici ragioni palesemente falso – disconosciuta la
grafia e la sottoscrizione del suo autore, chiese dichiararsi la falsità del testamento del 6 ottobre 2003;
che

il

convenuto,

costituitosi,

eccepì

l’incompetenza per territorio del foro adito, indicando

2

Dott. Alberto Giusti;

come competente il Tribunale di Marsala, luogo di residenza di esso convenuto;
che con sentenza depositata il 18 novembre 2005, il
Tribunale adito – ritenuto preliminarmente di dovere

cipale – ritenne fondata l’eccezione sollevata dal convenuto, reputando, in considerazione della necessità
dell’intervento in causa del pubblico ministero, applicabile nella specie il criterio del foro generale delle
persone fisiche, di cui all’art. 18 cod. proc. civ.;
pertanto, dichiarò la propria incompetenza per territorio, ed affermò quella del Tribunale di Marsala;
che, impugnata la sentenza con regolamento di competenza, questa Corte, con ordinanza n. 6547 in data 20
marzo 2007, rigettò il ricorso del D’Amaro e dichiarò
competente il Tribunale di Marsala;
che, frattanto, con citazione notificata 1’11 ottobre 2006, Marino D’Amaro ha nuovamente convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa Umberto Scala,
proponendo querela di falso in relazione al testamento
olografo redatto il 6 ottobre 2003;
che, nella resistenza del convenuto Umberto Scala,
il Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 2 aprile
2012, si è dichiarato incompetente, rilevando che sulla
competenza a conoscere la querela di falso si era forma-

3

qualificare l’azione come querela di falso in via prin-

to il giudicato, mentre era inammissibile la modifica
della domanda (da querela di falso in via principale a
disconoscimento di scrittura privata) operata
dall’attore con la memoria depositata il 12 giugno 2007;

regolamento di competenza, sostenuto da due motivi;
che lo Scala ha depositato memoria;
che, in prossimità della camera di consiglio, il
ricorrente ha depositato una memoria per replicare alle
conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi
dell’art. 380-ter cod. proc.
Ritenuto che il primo motivo – con cui il D’Amaro,
denunciando violazione di legge, contesta che sulla competenza a conoscere della querela di falso si sia formato il giudicato, attesa l’estinzione del relativo giudizio non riassunto davanti al giudice indicato come competente – è infondato, giacché sulla incompetenza per
territorio dell’ufficio giudiziario adito a conoscere
della querela di falso sussiste ormai, per effetto
dell’ordinanza di questa Corte regolatrice n. 6547 del
2007, un giudicato esterno, e ciò in quanto, ai sensi
dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., le pronunce che regolano la competenza sopravvivono alla estinzione del giudizio;

che avverso tale sentenza il D’Amaro ha proposto

che, pertanto, va ribadito il principio per cui, in
base al disposto dell’art. 310, secondo comma, cod.
proc. civ., la pronuncia della Corte di cassazione che
regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti

del processo o la mancata riassunzione del giudizio nel
corso del quale detta ordinanza è stata emessa (Cass.,
Sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12509);
che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 99, primo comma, disp. att. cod.
proc. civ., 183, sesto comma, cod. proc. civ., 44, 214,
secondo comma, 222 e ss. cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) il ricorrente
si duole che il Tribunale abbia ritenuto domanda nuova
quella proposta dal D’Amaro con la memoria

ex art. 183,

sesto comma, cod. proc. civ.;
che il motivo è infondato;
che, al riguardo, il Collegio condivide il rilievo
del pubblico ministero secondo cui dalla lettura
dell’incarto processuale emerge che con l’atto di citazione dell’ottobre 2006 il D’Amaro ha proposto querela
di falso, laddove nella memoria autorizzata dal giudice
istruttore ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ., depositata il 12 giugno 2007, l’attore ha
dichiarato di volere modificare la precedente domanda e

per il futuro nonostante il provvedimento di estinzione

di proporre azione di disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell’art. 214, secondo comma, cod. proc.
civ.;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

sia proposta in via principale querela di falso, non è
consentito in corso di causa avanzare un’istanza di disconoscimento della scrittura, poiché la nuova domanda,
ontologicamente distinta dalla prima, introducendo elementi costitutivi ed oneri per le parti ben diversi da
quelli che integrano quella originariamente formulata,
realizzerebbe una inammissibile mutati° libelli;
che pertanto, sulle conformi richieste del pubblico
ministero, il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Marsala;
che le spese del regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Marsala.

Condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute da Umberto
Scala, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.

6

(Sez. I, 19 novembre 2008, n. 27515), nel caso in cui

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 24 aprile 2013.

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