Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13974 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. I, 24/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 555/2008 proposto da:

BORELLI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTEZEBIO 32, presso l’avvocato LORENTI Pier Luigi, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COS.PER. IMMOBILIARE S.R.L.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SPOLETO;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO MARTINO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2007, la S.r.l Borelli proponeva, dinanzi al Tribunale di Spoleto, opposizione al decreto ingiuntivo, emesso a suo carico per un credito pecuniario azionato in sede monitoria dalla COS.PER. Immobiliare S.r.l..

Avverso l’ordinanza (del 20.10.2007) con cui, in pendenza del predetto giudizio di opposizione, è stata accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ragione del fatto che l’opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la S.r.l Borelli ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, nei confronti della COS.PER. Immobiliare S.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

A sostegno del ricorso la S.r.l Borelli denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 548 c.p.c., art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, assumendo che l’ordinanza concessiva dell’esecuzione provvisoria è priva di motivazione e comunque corredata di motivazione meramente apparente, in quanto parafrasi del disposto dell’art. 648 c.p.c..

Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l’esecuzione provvisoria del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi, comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con l’interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione (cfr. Cass. 1990/7200; 1996/2109; 2001/14617, 2004/14051) e che lascia, tra l’altro, impregiudicata, la possibilità per l’avente interesse di far valere eventuali vizi ad esso relativi con il rimedio delle opposizioni in sede esecutiva.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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