Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13974 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10101/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIIM DEI F.LLI A. V. P. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, A.V., A.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO MISCALI giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2/2010 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato PAESE per delega

dell’Avvocato MISCALI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti della società Siim dei F.lli A. V.P. s.n.c., nonchè dei soci A.V. e A.P., vennero emessi relativamente all’anno 2004 distinti avvisi di accertamenti per, fra l’altro, maggiori ricavi, costi non inerenti all’attività d’impresa, indebite detrazioni. La CTP, riuniti i ricorsi proposti dai contribuenti, li accolse reputando che il semplice scostamento dall’applicazione dello studio di settore non consentisse di per sè la ricostruzione analitico-induttiva del reddito. L’appello dell’Agenzia delle Entrate fu disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta sulla base della seguente motivazione.

Dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, si ricava che l’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), può essere fondato anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. “Nella fattispecie in esame non può ragionevolmente riscontrarsi una grave incongruenza in uno scostamento percentuale tra dichiarato e desunto pari al 7,76%, per cui non si ravvisa il presupposto fondante la pretesa erariale, soprattutto in presenza di scritture contabili regolarmente tenute”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso e memoria la società Siim dei F.lli A. V.P. s.n.c., nonchè i soci A.V. e A.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Espone la ricorrente di avere dedotto nell’atto di appello che i maggiori redditi accertati derivavano non dall’incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore, ma dalle presunzioni gravi, precise e concordanti che avevano condotto ad un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) e che la CTR aveva omesso di pronunciare su tale motivo di appello.

Il motivo è infondato. Va premesso che il ricorso rispetta il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, avendo la ricorrente indicato gli elementi sufficienti per la valutazione dei motivi di censura, e che rispettato è altresì il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il giudice tributario ha qualificato l’accertamento nei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). In tal modo ha provveduto sul motivo di appello.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma e, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, ove la CTR abbia inteso affermare implicitamente che l’incongruenza non grave fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore, accompagnata da scritture formalmente regolari, non consentisse neanche l’inizio di una verifica che sfociasse in un accertamento analitico-induttivo, che la CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento per il solo fatto che la verifica è stata intrapresa sulla base di incongruenza con lo studio di settore non sufficientemente grave, laddove invece l’accertamento era basato su una ricostruzione analitico-induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per la quale si richiede solo l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (e non è di ostacolo la regolarità formale delle scritture contabili).

Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, ove la CTR abbia inteso affermare implicitamente che l’avviso di accertamento si basava unicamente sull’incongruenza con lo studio di settore, che non si comprende sulla base di quali elementi il giudice tributario abbia valutato in tali sensi l’avviso, e non come basato su presunzioni gravi, precise e concordanti in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), come risultante con chiarezza dalla motivazione degli avvisi di accertamento, ritrascritta nell’articolazione del motivo.

I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Le censure non intercettano la ratio decidendi. La CTR non ha affermato che la verifica è stata intrapresa sulla base di incongruenza con lo studio di settore non sufficientemente grave, ovvero che l’avviso di accertamento si basava unicamente sull’incongruenza con lo studio di settore, ma ha riconosciuto l’esistenza di un accertamento ai sensi al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e ha considerato applicabile alla fattispecie la norma di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in base alla quale l’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), può essere fondato anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, riconoscendo in linea di accertamento di fatto l’inesistenza delle gravi incongruenze.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile per il resto il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Siim dei F.Lli A. V.P. s.n.c., A. V. e A.P. ciascuno, che liquida in Euro 3.645,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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