Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13974 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.05/06/2017),  n. 13974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Aeroporto di Genova spa, in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e dif.

dall’avv. Roberto Cassinelli, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Camillo Ungari Trasatti in Roma, via Arno n. 88, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento “(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione”, in pers. del curatore,

rapp. e dif. dall’avv. Giuseppe Mauriello, elett. dom. presso il suo

studio in Nocera Inferiore, via Giacomo Matteotti n. 30, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Salerno 4.3.2016, n. 857/2016 in

R.G. 1976/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

viste le memorie delle parti;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Aeroporto di Genova s.p.a. ha impugnato il decreto del Trib. Salerno 4.3.2016, n. 857/2016 in R.G. 1976/2015, con cui, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ammesso la ricorrente al passivo del fallimento “(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione” per il credito di Euro 27.174,00, oltre interessi al tasso legale;

2. la ricorrente aveva domandato di essere ammessa allo stato passivo per un proprio residuo credito di Euro 60.902,65, sia a titolo di corrispettivo e/o indennità di occupazione di un bene immobile dato in sub-concessione alla società poi fallita (bene che era stato occupato dal concessionario anche dopo la scadenza della proroga contrattuale), sia a titolo di spese legali sostenute per intraprendere il procedimento monitorio ed il successivo giudizio di opposizione per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito e mai versato dalla controricorrente (giudizio dichiarato interrotto a seguito del fallimento della sub-concessionaria);

3. il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda della ricorrente quanto alle somme dovute a titolo di occupazione del bene immobile, limitatamente all’importo delle fatture prodotte in giudizio, con esclusione della parte di corrispettivo determinato proporzionalmente al netto del fatturato (cd. royalties); in particolare ha statuito che l’art. 1591 c.c., costituisce espressione di un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto e, conseguentemente, che il danno subito dalla ricorrente per il ritardo della consegna del bene dovesse essere parametrato al corrispettivo periodico pattuito tra le parti; per il profilo concernente la parte di corrispettivo proporzionale al fatturato ha rilevato che a seguito della scadenza del rapporto non è più dovuto e, pertanto, non è stato ammesso al passivo;

4. il tribunale, altresì, ha rigettato la domanda di ammissione per la parte relativa alle spese legali del procedimento monitorio, non essendo il titolo giudiziale munito della formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., pertanto inopponibile alla massa dei creditori;

5. con il ricorso si deducono due motivi e, in particolare:

– violazione di legge in relazione all’art. 1591 c.c., nella parte in cui non è stato ritenuto che anche il corrispettivo determinato proporzionalmente al netto del fatturato (cd. royalties) rientri nell’ambito di applicazione della norma;

– violazione di legge in relazione alla L. Fall., artt. 52 e 55, art. 1224 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., in quanto non è stato ammesso il credito risarcitorio relativo alle spese legali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’art. 1591 c.c., stabilisce che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. La disposizione, pur inserita nel capo relativo alla locazione, si applica anche ai contratti atipici aventi ad oggetto il trasferimento della disponibilità di un’area, laddove la occupazione del bene sia sine titulo protratta. Infatti, come ha avuto modo di affermare già da tempo la giurisprudenza, “in tema di danni per ritardata restituzione della cosa locata, per giustificare l’applicazione, quanto meno in via analogica, delle norme contenute negli artt. 1590 e 1591 c.c., è sufficiente che il contratto – sia esso un contratto tipico di locazione ovvero integri un contratto diverso ed atipico – abbia per oggetto, tra l’altro, il godimento temporaneo di un immobile, e non è necessario che questo godimento costituisca l’oggetto preminente del contratto stesso” (Cass. 3067/1977, 15301/2000, 9977/2011);

2. la norma, prevedendo che il danno da ritardo sia pari al corrispettivo convenuto, ne stabilisce con certezza il quantum; pertanto le parti, potendo pattuire, nella loro libertà negoziale, sia un corrispettivo fisso sia uno che sia composto da una parte variabile, purchè legata ad un parametro di riferimento, possono determinare il danno derivante dall’inosservanza dell’obbligo di restituzione;

3. il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente fondato, in quanto, in virtù del predetto art. 1591 c.c., il danno da ritardo per la restituzione del bene, per come subito dal proprietario o concedente il godimento, deve essere parametrato in base al corrispettivo convenuto tra le parti, senza che sia possibile effettuare una distinzione a seconda del tipo di fattore portato a somma nel corrispettivo pattuito;

4. la ricorrente sostiene di aver chiesto di essere ammessa al passivo non per le spese legali liquidate nel corso del procedimento monitorio, ma per le spese sostenute per l’assistenza professionale prestata nel corso del procedimento monitorio, nella fase di opposizione, e nel procedimento cautelare per ottenere il sequestro giudiziario del bene, spese che risulterebbero da una bozza di fattura – mentre in altra parte del ricorso emerge che si tratterebbe di una notula – allegata all’istanza tardiva di ammissione al passivo; la stessa ricorrente allega che le predette spese dovrebbero essere ammesse in quanto le azioni giudiziarie si sarebbero rese necessarie a causa della morosità della fallita e del mancato rilascio del bene, essendo gli importi dovuti, quanto meno, a titolo risarcitorio;

5. nel ricorso si allega che dette argomentazioni sarebbero state svolte in sede di osservazioni allo stato passivo, in sede di ricorso L. Fall., ex art. 98 e di memoria autorizzata L. Fall., ex art. 99, senza, però, che siano riportate le domande effettivamente proposte nei predetti atti dalla ricorrente, mediante essenziale riproposizione del loro contenuto connotativo, oltre che dei documenti rappresentativi dell’attività fonte di tale supposto credito;

6. il secondo motivo è perciò già per questa ragione inammissibile, in quanto “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. 23675/2013); e parimenti va ripetuto che il ricorso per cassazione “deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. 14784/2015).

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, con dichiarazione di inammissibilità del secondo, cassazione e rinvio al Tribunale di Salerno.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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