Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13974 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13974 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUTOLO Domenico, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale, dall’Avv. Oscar Lojodice;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 03/06/2013

PROcEbORA
REcuPER0

Rtnt Oír-F-61 06

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controri corrente –

342,g
,Rb

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Lecce.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 24 aprile 2013 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Tutolo Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce che ha
pronunciato, respingendola, sulla domanda di equa riparazione dallo stesso proposta per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato Ministero
della giustizia.
Il ricorso, ad avviso del relatore, va dichiarato improcedibile, non avendo il ricorrente provveduto al deposito dello stesso nel termine indicato dall’art. 369 cod.
proc. civ.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso
in camera di consiglio».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;

– 2 –

Dott. Alberto Giusti.

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna Domenico Tutolo al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, liquidate
in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 24 aprile 2013.

P.Q.M.

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