Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13973 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9827/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GERACI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4663/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

Rilevato IN FATTO

che:

Con sentenza in data 10 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 415/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso della Geraci srl contro la cartella di pagamento IVA 2007. La CTR osservava in particolare che non si poteva negare la detrazione IVA oggetto della ripresa fiscale effettuata con iscrizione a ruolo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, non ostandovi l’omessa presentazione della dichiarazione della medesima imposta per la precedente annualità, rilevando peraltro l’irritualità/contradditorietà del comportamento amministrativo dell’Ente impositore, il quale dopo aver azionato detta speciale procedura accertativa, aveva inviato alla società contribuente un questionario ai fini della verifica “sostanziale” del credito d’imposta de quo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico mezzo.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 30, 54 bis, poichè la CTR ha affermato la detraibilità del credito IVA in questione, nonostante l’omissione della dichiarazione d’imposta per l’annualità precedente.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U., Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943-01).

La sentenza impugnata si conforma a tale principio di diritto e non merita pertanto cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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