Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13973 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13973 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ROCE bc) 2.A

ORDINANZA

Data pubblicazione: 03/06/2013

P -cu aq2P
sul ricorso 17224-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
EUROMOTOR SRL 01632420632, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato
ELEFANTE TULLIO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

3-143
3

avverso la sentenza n. 95/51/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 30/04/2010,
depositata il 07/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2011 n. 17224 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha parzialmente accolto l’appello della “Euromotor srl” -appello
proposto contro la sentenza n.39/40/2008 della CTP di Napoli che aveva già
parzialmente accolto il ricorso della predetta società- ed ha così parzialmente
annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA-IRPEG-IRAP per l’anno 2003
con il quale erano stati recuperati a tassazione costi detratti a fronte di operazioni
inesistenti, ovvero privi dei requisiti di detraibilità.
Esaminando nel merito le specifiche ragioni della ritenuta indetraibilità, il giudice del
secondo grado ha finito per riconoscere ulteriori detrazioni di costi per € 150.280,00 e
l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta a tutte le fatture emesse per cessione di beni a
disabili (quanto a quest’ultima, evidenziando che tutte le fatture risultavano corredate
dalla documentazione rilasciata dai competenti organi sanitari e dalla prescritta
dichiarazione di non averne già usufruito, sicché “la comunicazione all’Ufficio IVA
di avere emesso fatture a norma”… .”costituisce un adempimento che non può
risolversi a danno di chi, sostanzialmente, è ammesso a godere del beneficio della
riduzione dell’IVA)”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla nullità della sentenza ex art.36
comma 2 del D.Lgs.546/1992) la ricorrente si duole —dopo avere dato autosufficiente
allegazione delle eccezioni proposte nel secondo grado in relazione alla specifica
questione della riconosciuta effettività delle operazioni fatturate dalla “Edilprogetto

3

Osserva

del geom. Giuseppe Maione”)- dell’omessa pronuncia del giudice dell’appello in
relazione alla censura espressamente formulata nell’atto di appello incidentale
proposto dall’Agenzia circa la detraibilità dei costi derivanti dalle predette
operazioni.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, appunto perché non risulta che il giudice

nell’appello incidentale, dovendosi rimettere poi la questione al giudice del merito
affinché torni a pronunciarsi sugli aspetti delle ragioni di gravame su cui ha omesso
di soffermarsi. Ne consegue poi l’assorbimento del secondo motivo di impugnazione.
Quanto al terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.1 e 2
della legge n.97/1986; dell’art.50 della legge n.342/2000 e degli art. 2 e 3 del D.M.
16.05.1986), con esso la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia
ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota agevolata alle cessioni di beni a favore di
disabili, e ciò “in contrasto con la normativa di settore che sullo specifico tema detta
adempimenti rivestenti carattere sostanziale ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione”, e con peculiare riferimento al DM. 16.5.1986 nel quale si fa
obbligo al cedente di emettere la fattura relativa ai predetti beni con la chiara
annotazione che trattasi di operazione soggetta ad aliquota agevolata e con
l’indicazione della relativa norma”. Entro 30 giorni dalla cessione il cedente deve poi
comunicare all’ufficio competente la data della cessione, i dati del cessionario e la
targa del veicolo ceduto.
Il motivo di impugnazione è in parte inammissibile ed in parte fondato.
Inammissibile per ciò che concerne la censura nella quale si ribadisce l’esistenza
dell’obbligo di annotare la fattura con la esplicita natura di operazione soggetta ad
aliquota agevolata e l’indicazione della relativa norma, atteso che la parte ricorrente
non ha dedotto in maniera autosufficiente di avere proposto sul punto uno specifico
motivo di gravame in appello, nel mentre nulla si dice a questo proposito nella
sentenza qui impugnata.

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del merito abbia in alcun modo riscontrato le censure di cui si è detto contenute

Fondato per ciò che concerne la questione dell’omessa comunicazione al competente
ufficio dei dati di cui già si è detto.
Prevede infatti l’art. 1 della legge n.97 del 1986 che:”1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino
a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se

prodotti in serie, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota
del 2 per cento
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita’ e
le procedure per l’applicazione delle disposizioni della presente legge”.
L’art.3 del menzionato D.M. 16.05.1986 prevede poi che:”Entro trenta giorni dalla
data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l’ufficio doganale
debbono comunicare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nei
confronti del cessionario: 1) la data della cessione o dell’importazione del
veicolo; 2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e l’indirizzo del
cessionario; 3) la targa del veicolo ceduto”.
Orbene, siccome delegato dalla anzimenzionata disposizione di legge, il Ministro
delle finanze, nell’emanare il decreto di cui appena si è detto, altro non ha fatto che
fissare le procedure per l’applicazione delle previsioni normative che consentono di
riconoscere il beneficio qui in parola. Nell’esercizio della predetta potestà delegata, il
Ministro ha ritenuto di fissare anche l’onere della comunicazione postuma dei dati di
cui si è detto, onere che non può che considerarsi condizione per la fruizione del
beneficio (per le evidenti finalità che lo animano, di consentire il controllo circa la
regolarità dei concessi benefici), sicchè —in difetto della prova dell’assolvimento di
detto adempimento- non si può che concludere che correttamente l’Agenzia ha
esercitato il potere di disconoscere l’applicabilità dell’aliquota ridotta con
riferimento alle fatture oggetto di causa.
Non resta che cassare la sentenza di appello anche sullo specifico capo correlato al
secondo motivo di impugnazione, con conseguente rimessione al giudice di appello

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con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita’ motorie, anche

perché riesamini la questione controversa, alla luce dei corretti principi ad essa
applicabili.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza delle censure come sopra proposte.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

Roma, 20 gennaio 2013.

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