Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13972 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. I, 24/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.Y. elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Mazzini 27 presso l’avvocato Nicolais Lucio che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Gabriele Messina del Foro di Modena

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno-Questore di Modena.

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato il

2.3.2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

Maggio 2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino del Marocco B.M.Y., già munito di permesso di soggiorno per ragioni di salute del 6.9,2007, rinnovato il 3.12.2007, inoltrò al Questore di Modena richiesta di rinnovo del permesso o di conversione dello stesso in permesso per ricongiungimento con la moglie, regolarmente soggiornante in Italia assieme ai due figli minori (nati nel (OMISSIS)). Il Questore con decreto 15.1.2009 rigettò l’istanza, in ragione della pregressa condanna inflitta ai richiedente per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed intimò allo straniero l’allontanamento dal territorio nazionale. Il B.M.Y. impugnò il diniego innanzi al Tribunale di Modena, che, con ordinanza 16.6.2009, rigettò il ricorso e quindi propose reclamo alla Corte di Bologna che, con Decreto 2.3.2010, lo respinse affermando che il decreto era congruamente motivato e che era di ogni altra circostanza assorbente il rilievo del carattere ostativo al rilascio del permesso della condanna penale per il reato in materia di stupefacenti. Per la cassazione di tale decreto B.M.Y. ha proposto ricorso 19.5.2010 articolato su dieci motivi, a fronte del quale gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere respinto, nessuna delle proposte censure meritando f condivisione. Si esaminano e valutano le singole doglianze.

Motivo A: si censura, per motivazione assente od apparente, il decreto della Corte. La censura è inesatta posto che la motivazione è stringata ma chiarissima (il carattere ostativo della condanna penale).

Motivi B-C: si lamenta la mancata traduzione del decreto del Questore e la mancata pronunzia al proposito della Corte di Appello: la doglianza di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 è inammissibile per novità perchè non dice di aver posto tali censure al primo giudice e di averle riproposte in sede di reclamo ed è quindi da ritenersi nuova. Motivo D: lamenta la insufficienza della mera condanna penale ad ostacolare il ricongiungimento familiare. Il motivo è infondato. Questa Corte con la sentenza 20838 del 2010 ha affermato che il diritto al mantenimento dell’unita1 familiare riceve nella legislazione vigente una specifica regolamentazione sulle modalità di ingresso e sulle condizioni per la sua attuazione che fissa punti di equilibrio tra i diversi valori, costituzionalmente protetti, della unita1 familiare e del controllo statuale dei flussi di immigrazione (Cass. 16453/06 – 25026/0522206/04 – 12223/03), con una sintesi che, ragionevolmente espressa, non compete al Giudice sindacare. La cogente scelta di fissare condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno, anche in conversione, per ragioni familiari, ravvisandole nella commissione di gravi reati (dettagliatamente richiamati nel T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, come novellato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4 ed integrato dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2), appare quindi attuativa di tale punto di equilibrio e pertanto del tutto immune da alcun sospetto di incostituzionalità. Quanto a richiamo ai limiti ed alle condizioni contenute nel D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 esso appare affatto fuori di segno, trattandosi di testi regolanti i diritti di circolazione e le ipotesi allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea.

Motivo E: si lamenta che i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non abbiano motivato sulle ragioni familiari reali per ottenere la conversione del permesso e facenti premio sulla remota condanna penale ostativa. Il motivo, costituente mera reiterazione della censura del motivo C, segue la stessa sorte.

Motivo F: si lamenta l’omessa attenzione per il fatto che difettava del tutto la “pericolosità” personale del richiedente, che invece, alla stregua delle norme, sarebbe stata essa solo ostativa, e la mancata valutazione della irrogazione della pena all’esito di patteggiamento e con sospensione condizionale della sua esecuzione.

Il motivo è infondato:

– l’ostativita al rilascio dei permessi per coesione familiare costituita dalle specificate condanne penali è stata introdotta nel corpo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 dalla L. n. 189 del 2002, art. 4, comma 1, lett. B); la ulteriore previsione specificativa, e limitativa, della non ammissione al permesso per i soli casi in cui il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, previsione che per l’appunto richiede non l’ostativita automatica ma la deduzione della grave ed attuale pericoiosità, è stata invece dettata dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. A (di attuazione della Dir. 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare) ma per i soli casi di esame della richiesta di ricongiungimento ai sensi dell’art. 29 del T.U. da parte dello straniero regolarmente soggiornante a beneficio del coniuge residente nel paese di origine (vd. il testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2007 citato, art. 2 comma 1, lett. E). E non è chi non veda come il diniego del Questore si sia appuntato sulla richiesta del B.M., da tempo in Italia, di vedersi rinnovare il p.d.s. in godimento per ragioni di salute o di vederlo convertire in permesso per coesione familiare. Palese è dunque l’inapplicabilità della clausola di “pericolosità” alla vicenda del permesso in disamina.

– quanto poi al rilievo ad excludendum afferente il fatto che la pena sia stata patteggiata e condizionalmente sospesa, ad esso si è già risposto, con Cass. 20838 del 2010, affermandosi che il valore ostativo devesi intendere riconnesso anche a condanne adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in base ad una scelta priva di irragionevolezza, essendosi al proposito affermato (Cass. 16453 del 2006 citata) che ben è stato introdotto, in ragione della preminenza dell’interesse generale al controllo dei flussi di ingresso, un peculiare effetto civile della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Affatto irrilevante ai fini della valutazione in disamina è, poi, la concessione del beneficio della sospensione della pena.

Motivo G: con esso ci si duole della omessa attenzione alla prova documentale del suo matrimonio in Marocco debitamente “legalizzato” dall’Autorità Consolare Italiana: la censurata disattenzione della Corte di merito appare del tutto irrilevante, stante il cennato valore assorbente – ad escludere la concedibile del permesso – della condanna penale.

Motivo H: si ribadisce il vizio dell’atto per omessa traduzione per violazione dell’art. 6 della CEDU; la censura è stata già ritenuta inammissibile nell’esame di quelle sub. B e C. Motivo I: con esso si censura la disattenzione della Corte per le ragioni esposte; il motivo è inammissibile per assoluta genericità della doglianza. Motivo L:si lamenta come iniqua la scelta di gravare il ricorrente delle spese di lite, in luogo di procedere ad una compensazione equa.

Il motivo è inammissibile perchè privo di contenuto impugnatorio.

Respinto il ricorso non è luogo a regolare le spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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