Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13972 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18008-2009 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato Riccio

Alessandro, Nicola Valente e Sergio Preden per procura rilasciata in

calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

G.V.A., domiciliato in Roma in via Stoppiani n. 10,

presso lo studio dell’avvocato Guido Battiato, rappresentato e difeso

dall’avvocato De Vivo Marcello per procura rilasciata in calce al

controricorso;

– controrcorrente –

avverso la sentenza n. 4644/2008 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.04.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Bari, G.V.A., operaio agricolo a tempo determinato e titolare di pensione di vecchiaia, ritenendo erroneamente quantificato il suo trattamento pensionistico, conveniva in giudizio l’INPS per ottenere la riliquidazione della pensione, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato.

Accolta la domanda, proponeva appello l’INPS sostenendo che la retribuzione pensionabile da considerare nel caso di specie era stata erroneamente determinata sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, facendo erronea applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 recante il sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’a.g.o. (artt. 5 e 28).

La Corte di appello di Bari con sentenza 13-26.11.08 rigettava l’impugnazione, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte al momento prevalente, secondo cui ai fini della pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, e non sulla media di quelle dell’anno precedente (Cass. 5.2.07 n. 2377, 14.2.07 n. 3212 e 15.2.07 n. 3473).

Proponeva ricorso per cassazione l’INPS con unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28, della L. n. 457 del 1972, art. 3, della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 con il quesito: dica la C.S. se, in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, trovi applicazione la L. n. 457 del 1972, art. 3 come interpretato dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, che prevede l’utilizzo, come parametro di calcolo, la retribuzione media convenzionale individuata dall’apposito decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con riferimento all’anno precedente la liquidazione medesima.

Resisteva con controricorso l’assicurato.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato una relazione che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

La Corte con una serie di recenti sentenze ha rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 2007, pervenendo alla determinazione che in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da apposito decreto ministeriale sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nell’impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente (Cass. 30.1.09 n. 2531, ripresa da numerose pronunzie successive).

Deve ritenersi superato il dubbio, sollevato dai giudici di merito e ripreso dall’odierno controricorrente, che il richiamo all’interpretazione autentica data dalla L. n. 144 del 1999 alla L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, non sia pertinente in quanto l’interpretazione stessa è data testualmente con riferimento alla “determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato” e non anche delle prestazioni previdenziali.

Infatti, la L. 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria per l’anno 2010, in suppl. ord. n. 243 alla G.u. 30.12.09 n. 302) reitera l’interpretazione autentica precisando che “la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3 per gli operai a tempo indeterminato”.

A seguito di tale ultimo intervento interpretativo del legislatore il principio più recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte è ulteriormente rafforzato.

In conclusione, la fondatezza della censura mossa dall’INPS comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 deve provvedersi nel merito e procedersi al rigetto della domanda.

Sussistono giusti motivi, costituiti dalla sovrapposizione temporale delle fonti normative e dei principi giurisprudenziali, per procedere alle compensazione delle spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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