Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13972 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9824/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2/2015 della COMMISSEIONE TRIBTARIA di

CAMPOBASSO, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 16 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 137/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Isernia che aveva accolto il ricorso di N.M. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2003-2004-2005. La CTR osservava in particolare che, come il primo giudice, doveva affermarsi l’inesistenza della notifica degli atti impositivi impugnati, poichè mancanti le rispettive relate, ancorchè si trattasse di procedure notificatorie effettuate a mezzo del servizio postale e comunque non essendo state sottoscritte le buste utilizzate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha statuito l’inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento impugnati in quanto effettuate per il tramite del servizio postale senza redazione delle relate di notificazione e sottoscrizione delle buste utilizzate.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse” (Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015, Rv. 635878-01).

Tale principio di diritto implica necessariamente l’irrilevanza della sottoscrizione della busta da parte dell’agente notificatore.

La sentenza impugnata contrasta radicalmente con tale indirizzo nomofilattico e merita dunque cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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