Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13971 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. I, 24/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio Emiliano Romagnolo tra cooperative di produzione e lavoro

elettivamente domiciliato in ROMA via Cola di Rienzo 28 presso

l’avvocato Zazza Roberto che la rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso unitamente all’avv. G.Rizzoli di Bologna;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Edilizia Casamia Nova s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 66 della Corte d’Appello di Bologna depositata

il 31.1.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

Maggio 2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. Roberto Zazza che ha chiesto accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio

che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Edilpia Casamia soc. a r.l. convenne innanzi al Tribunale di Padova il Consorzio Emiliano Romagnolo tra Cooperative di Produzione e Lavoro soc. a r.l. – al quale aveva appaltato con contratto 12.10.1981 la costruzione di immobili abitativi in Padova – per ottenerne la condanna alla eliminazione di vizi costruttivi ed al risarcimento dei danni. Si costituì il Consorzio che, chiesta ed ottenuta la chiamata in garanzia delle proprie società subappaltatrici, alcune delle quali si costituirono, si oppose alle pretese avversarie. La causa venne interrotta per il decesso del procuratore domiciliatario del Consorzio e venne riassunta dalla Cooperativa ma il Tribunale di Padova, accogliendo l’eccezione dei Consorzio, dichiarò estinto il giudizio non avendo la parte riassumente notificato nè tentato di notificare al domicilio eletto.

La Cooperativa propose appello e, costituitosi il Consorzio, la Corte di Venezia con sentenza 31.1.2007, andando di contratto avviso dal primo giudice, annullò la sentenza di estinzione ed ai sensi dell’art. 353 c.p.c., comma 2, dispose la rimessione delle parti innanzi al primo giudice. La Corte di merito in motivazione osservò che nel primo giudizio non si era verificato alcun evento interruttivo posto che la morte del procuratore domiciliatario non incideva altro che sulla elezione, essendo la parte munita di un secondo difensore anche se extra districtum, che di nessun rilievo era pertanto la discussione sulla validità dell’atto di riassunzione dato che l’ordinanza di interruzione stessa era radicalmente viziata, che comunque l’atto di riassunzione era stato depositato in termine, che comunque la notificazione in cancelleria era del tutto conforme al disposto del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2.

Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso con atto del 6.3.2008 al quale t’intimata Cooperativa non ha opposto difese. Nell’unico motivo del ricorso il Consorzio denunzia la violazione degli artt. 170, 301, 141 c.p.c. ed R.D. n. 37 del 1934, art. 82, lamentando che la Corte non avesse considerato come l’elezione di domicilio era effettuata dalla parte e permaneva nonostante il decesso del domiciliatario e che, pertanto, presso di esso doveva essere in via esclusiva effettuata , soltanto in mancanza di tale elezione potendosi ipotizzare la notificazione presso la cancelleria de giudice procedente. Diversamente opinando ad avviso de ricorrente Consorzio, si sarebbe interpretato il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, in modo incostituzionale, tale disposto rappresentando un privilegio anacronistico ed inaccettabile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 31.1.2007 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010):

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto del comma quinto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Nè appare di alcuna consistenza la questione di costituzionalità posta in via subordinata (anch’ essa pervero non esaminabile, essendo anche per la sua cognizione imposta la formulazione di quesito di diritto: S.U. 28050 del 2008),posto che nè rileva in causa (essa attingendo solo la subordinata ratio decidendi della sentenza) nè appare assistita da alcun fumus (essendo stata esattamente ritenuta manifestamente infondata da Cass. 6420 del 2003). Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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