Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13971 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 08/07/2016), n.13971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2642/15 proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Rossi e

Antonio Ciavarella, giusta delega a margine ricorso;

– ricorrente –

contro

Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Piansaccoccia 6, presso l’avv. Alessandro Di Maio, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 22, n. 3874/22/14 del 28 maggio 2014, depositata l’11

giugno 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Domenico Rossi per la parte ricorrente e l’avv.

Alessandro Di Maio per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005 relativamente un immobile di proprietà dell’ente religioso sito in (OMISSIS) per il quali l’ente reclamava il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), ma che a giudizio dell’ente locale non era dovuto in ragione dell’attività ricettiva svolta nell’immobile.

La Commissione adita accoglieva “parzialmente” il ricorso riconoscendo la sussistenza del requisito soggettivo necessario per l’esenzione, ma affermando la sussistenza solo parziale del requisito oggettivo e per questo disponendo lo “scorporo di una percentuale di tributi pari ad una misura considerata equa del 30% dell’accertamento”. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale Roma Capitale (già Comune di Roma), propone ricorso per cassazione con due motivi. L’ente religioso resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo l’ente locale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 e art. 7, comma 1, lett. i), per aver deciso la questione attribuendo natura interpretativa alla norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis: ma in sostanza la parte ricorrente argomenta una censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata più che una semplice violazione di legge, per non aver dato il giudice d’appello convincenti ragioni della conferma del ragionamento in buona parte “arbitrario” che era stato rilevato a carico del giudice di prime cure.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’ente locale denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto il giudice tributario, pur essendo privo del relativo potere di ridurre equitativamente le imposte, aveva deciso la causa “secondo equità”, disponendo lo scorporo di una percentuale dei tributi pari al 30% dell’accertamento. In buona sostanza anche questa censura finisce per tradursi alla fine nel rilievo di un vizio di motivazione per mancanza di un supporto logico alle conclusioni adottate.

3. I due motivi possono, quindi, essere valutati congiuntamente avendo entrambi l’obiettivo di evidenziare le insuperabili carenze giustificative della decisione.

4. Preliminarmente è, tuttavia, necessario rilevare l’infondatezza della eccezione di giudicato interno che la parte controricorrente sembra voler sollevare asserendo che l’appellante ente locale non avrebbe impugnato la statuizione del primo giudice circa la sussistenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo (sia pur quest’ultimo in misura parziale) necessari ai fini dell’esenzione pretesa dall’istituto religioso. In verità non può essersi formato alcun giudicato interno sul punto, in quanto l’appello ha messo in discussione l’intera decisione del primo giudice e l’aver evidenziato l’inaccettabilità del giudizio equitativo da quest’ultimo prescelto a fondamento della motivazione adottata sostegno del provvedimento è tutt’altro che una limitazione dell’ambito dell’impugnazione: infatti è proprio il ricorso al giudizio equitativo che mina alla base l’affermata parziale sussistenza del requisito oggettivo, la quale deve essere frutto di un preciso e circostanziato accertamento in concreto del requisito medesimo.

5. Il ricorso è fondato. Innanzitutto questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis (introdotto dalla Legge di Conversione n. 248 del 2005), che ha esteso l’esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito nella L. n. 248 del 2006, che ha sostituito dell’art. 7 cit., comma 2 bis, estendendo l’esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo” (Cass. n. 14795 del 2015; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 14530 del 2010).

6. Quanto al merito della vicenda deve essere ricordato che secondo il costante orientamento di questa Corte: “in tema d’imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana mentre per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi, siano svolte per lo scopo istituzionale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 248 del 2005 (Nella fattispecie l’esenzione è stata esclusa per un fabbricato gestito da un ente religioso destinato a “casa religiosa di ospitalità”)” (Cass. n. 16728 del 2010; nello stesso senso v.

anche Cass. n. 23584 del 2011 e Cass. n. 5041 del 2015).

7. In buona sostanza, secondo la Corte, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 14226 del 2015).

7.1. Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto da parte del giudice circa l’esercizio con modalità “non commerciali” di una determinata attività che secondo la norma potrebbe astrattamente considerarsi esente: questa Corte non ha mancato di evidenziare che “la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 5485 del 2008).

8. Nel caso di specie il diritto – sia pur in misura parziale –

all’esenzione degli immobili destinati ad attività ricettiva è affermata, da un lato, con il riferimento ad una normativa inapplicabile (essendo di natura innovativa e non interpretativa) e, dall’altro, con l’applicazione di una “riduzione equitativa” che deve dirsi inammissibile, in quanto qui non era richiesta al giudice una valutazione estimativa del valore di un bene oggetto di accertamento:

oggetto di accertamento, da condurre con criteri di rigorosità, dovevano essere invece secondo le indicazioni tracciate dalla circolare ministeriale n. 2/DF del 2009, l’esistenza di determinate caratteristiche della “clientela” ospitata nella struttura ricettiva, la durata dell’apertura della struttura durante l’anno solare e, soprattutto, il fatto, definito “determinante”, che le cosiddette “rette” fossero di importo significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato” (con il chiaro richiamo alla necessità che l’attività in questione non alteri il regime di libera concorrenza, per evitare che l’esenzione tramuti in “aiuto di stato”).

8.1. Inoltre l’accertamento condotto dal giudice di merito doveva precisare, stante l’asserita utilizzazione mista della struttura, quali erano le parti destinate alle singole attività.

9. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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