Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13971 del 05/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017), n. 13971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9621/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGITISI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
V.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1109/34/201 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 4 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 135/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di V.S. contro le cartelle di pagamento IRPEF, ILOR, IVA ed altro 1990-1991, IRPEF 1992. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi applicabile al caso di specie la L. n. 388 del 2000, art. 138, trattandosi di pretesa fiscale per la quale era già intervenuta decadenza.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la sua decadenza dalle pretese fiscali azionate con le cartelle esattoriali impugnate.
La censura è infondata.
Va infatti ribadito che “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7274 del 27/03/2014, Rv. 629947-01) ed altresì che “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 16074 del 14/07/2014, Rv. 632339-01).
La sentenza impugnata si conforma a tali principi di diritto e perciò non merita cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017