Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13970 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18006-2009 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato Riccio

Alessandro, Nicola Valente e Clementina Pulli per procura rilasciata

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

A.C., domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato De

Felice Raffaele per procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4042/2008 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.04.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

A.C. conveniva l’INPS dinanzi al giudice del lavoro di Napoli per ottenere l’assegno di invalidità civile.

Accolta la domanda, l’Istituto proponeva appello deducendo che l’attore era già titolare di rendita INAIL incompatibile con l’assegno di invalidità. Costituitosi l’assicurato, la Corte di appello di Napoli con sentenza 27.5-16.7.08 rigettava l’impugnazione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS denunziando violazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 1, come integrato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, essendo l’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 incompatibile con le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità contratte per causa di lavoro, anche nel caso in cui dette prestazioni siano state liquidate per evento invalidante diverso da quello in forza del quale è chiesto l’assegno di invalidità civile.

Costituitosi con controricorso, l’assicurato ha dedotto in prims l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato una relazione che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza di appello risulta notificata, ad iniziativa di A. C., all’INPS presso il suo domicilio eletto il 15.10.08. Il ricorso per cassazione risulta, invece, avviato alla notifica mediante consegna all’ufficiale giudiziario il 15.7.09 e risulta notificato all’appellato vincitore nel suo domicilio eletto il successivo giorno 16.

Essendo la impugnazione notificata ben oltre il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’avvocato Raffaele De Felice.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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