Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13970 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13970 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2289-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE 80415740580 in
persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrenti contro
INTESA SAN PAOLO SPA;
– intimata –

Data pubblicazione: 03/06/2013

avverso la decisione n. 414/01/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di TRIESTE del 3.12.09, depositata il
16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ricorrono contro Intesa San Paolo spa (incorporante della Banca Popolare
FriulAdria, a propria volta incorporante della Banca cooperativa operaia di
Pordenone scarl) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Centrale, confermando la sentenza di secondo grado, ha accolto la
domanda di rimborso a suo tempo proposta dalla Banca cooperativa operaia di
Pordenone con riferimento alla ritenuta Irpef versate all’Erario sulle somme
erogate dalla stessa Banca ad un proprio ex dipendente in esecuzione
dell’accordo con il quale era stata giudizialmente conciliata l’impugnativa di
licenziamento da quest’ultimo proposta.
Secondo la Commissione Tributaria Centrale le suddette somme avrebbero
natura risarcitoria (come desumibile dall’espressa qualificazione in tal senso
contenuta nell’atto di conciliazione redatto davanti al giudice del lavoro di
Pordenone) e, pertanto, non sarebbero soggette ad Irpef; donde la ripetibilità
della ritenuta d’imposta a suo tempo versata.
Il ricorso si fonda su tre motivi; con il primo si lamenta la errata
interpretazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 16 TUIR in cui la
Commissione Tributaria Centrale sarebbe incorsa ritenendo esenti dall’Irpef le
somme conseguite a titolo di indennità di licenziamento ingiustificato; con il
secondo si lamenta la errata interpretazione e falsa applicazione dell’articolo
2697 c.c., nonché il difetto di motivazione, in cui la Commissione Tributaria
Centrale sarebbe incorsa attribuendo alle somme in questione una funzione
risarcitoria sulla base della mera qualificazione operata in tal senso nell’atto di
conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro; con il terzo si deduce il difetto
Ric. 2011 n. 02289 sez. MT – ud. 11-04-2013
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dell’Il /04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

di legittimazione attiva della Banca, rilevando come l’azione di rimborso possa
essere esercitata solo dal contribuente e non anche dal sostituto d’imposta che
abbia indebitamente operato una ritenuta.
L’ intimata Intesa San Paolo spa non si è costituita in sede di legittimità.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc, comunicata al

nella camera di consiglio dell’11.4.13, alla quale le parti non comparivano e
per la quale non venivano depositate memorie.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione risulta
notificato alla parte intimata Intesa San Paolo spa, in persona del legale
rappresentate p.t., “do la Cancelleria della Corte di Cassazione” sull’assunto,
enunciato nella relata di notifica, che ivi l’intimata sarebbe

“domiciliata ex

lege”.

Al riguardo si osserva che la parte ricorrente non indica alcuna ragione per cui
si debba ritenere che l’odierna intimata Intesa San Paolo spa (che a pag. 2,
righi 7-10, del ricorso per cassazione la difesa erariale assume – senza peraltro
indicare quali documenti proverebbero l’assunto – essere succeduta per
incorporazione al soggetto, Banca Cooperativa Operaia, nei cui confronti fu
pronunciata la sentenza gravata) sia domiciliata ex lege presso la cancelleria
della Corte di cassazione; la notifica del ricorso presso tale cancelleria va
dunque giudicata inesistente, e non soltanto nulla, per mancanza di qualunque
collegamento tra la società Intesa San Paolo spa e la cancelleria della Corte di
cassazione; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene infatti di dare seguito all’indirizzo espresso da questa Corte
nella sentenza n. 102/02, secondo cui “È inesistente la notificazione eseguita in
luogo o a persona non aventi alcuna attinenza con il destinatario della
notificazione stessa, essendo a costui del tutto estranei (nella specie, la S. C. ha
dichiarato Inammissibile il ricorso per cassazione notificato mediante
consegna di copia a mani di funzionario della cancelleria della Corte di
Cassazione, sull’erroneo presupposto che l’intimato fosse ivi domiciliato).”

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di costituzione della
contribuente.
P.Q.M.
Ric. 2011 n. 02289 sez. MT – ud. 11-04-2013
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Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, la causa è stata discussa

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma I’ll aprile 2013.

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