Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1397 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26906-2017 proposto da:

DELTA ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso l’avv. GUERRINO ORTINI dal quale è

rappresentata e difesa con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CEDIBI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e

difende, con procura speciale in cale al controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del curatore

p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5031/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della Cedibi s.r.l., per la somma di Euro 214.063,18; a seguito dell’interruzione del processo per l’intervenuta dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., esso fu riassunto dall’opponente società fallita che dichiarò di aver interesse alla riassunzione al fine di impedire che il decreto ingiuntivo opposto potesse diventare definitivo e dunque costituire titolo esecutivo all’atto del rientro in bonis.

La Cedibi s.r.l. eccepì la carenza di interesse alla riassunzione, in quanto il credito oggetto del decreto opposto era stato ammesso al passivo con provvedimento del giudice delegato non impugnato in sede d’opposizione, senza contestazione da parte della società fallita.

Il Tribunale, accogliendo tale eccezione, dichiarò inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto il credito in questione faceva parte dei rapporti compresi nel fallimento, insinuato definitivamente al passivo, sicchè rispetto ad esso la (OMISSIS) s.r.l. era priva di capacità processuale.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della (OMISSIS) s.r.l., ritenendo che il credito oggetto del decreto opposto fosse incluso nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento come desumibile dall’ammissione al passivo dello stesso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia la violazione dell’art. 43 L. Fall., in quanto la parte fallita aveva dimostrato interesse alla riassunzione del processo, poichè il rapporto in questione non era incluso nei rapporti patrimoniali fallimentari una volta che il fallito tornasse in bonis, e considerando che la perdita della capacità processuale poteva essere eccepita solo dal curatore.

Con il secondo motivo, in subordine, è denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 43 L. Fall., per aver la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base del rilievo d’ufficio del difetto di capacità processuale, in mancanza di eccezione della curatela fallimentare.

Il collegio ritiene di rinviare la causa alla pubblica udienza per la rilevanza della questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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