Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1397 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1397 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26866-2016 proposto da:
COOP FLEGREA 70 A R.L. (P.I.01852520632), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dagli avvocati SERGIO RUSSO, e ALBERTO ‘l’ORTOLANO;

– ricorrente contro
LUBRANO LAVADERA GIOVANNI, e GRIECO GENNARO;

– intimati –

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Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 2721/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Rilevato che:

affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli n. 2721/2016, depositata il 4 luglio 2016, con la quale è stata
confermata la decisione del Tribunale di Napoli n. 802/2011, che
aveva accolto l’opposizione proposta dai soci Giovanni Lubrano
Lavadera e Gennaro Grieco avverso i decreti ingiuntivi nn. 56/2009 e
230/2009, emessi a favore della cooperativa;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole del fatto che il
giudice di appello – confermando la statuizione resa in prime cure abbia ritenuto che sia improponibile la domanda proposta in
monitorio dalla cooperativa, poiché l’art. 31 dello statuto sociale
prevede una clausola compromissoria, a tenore della quale qualsiasi
controversia tra i soci e la società, «che abbia ad oggetto diritti
disponibili, è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale»;
assume, per contro, la istante che, nel caso di specie, si tratterebbe
di diritti indisponibili, in quanto il pagamento degli oneri sociali e della
quota dei lavori, finalizzati ad eliminare i difetti costruttivi degli
immobili della cooperativa, di pertinenza di detti soci, costituirebbe
attuazione degli interessi generali e mutualistici della società;
Ritenuto che:

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la Cooperativa Flegrea 70 a r I. ha proposto ricorso per cassazione,

come correttamente affermato dalla Corte territoriale, le controversie
in materia societaria possano, in linea generale, formare oggetto di
compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto
interessi della società o che concernono la violazione di norme poste
a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi;

circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui
violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da
qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la
chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (Cass., 23/02/2005,
n. 3772; Cass., 12/09/2011, n. 18600);
nel caso di specie, la controversia insorta tra società e soci, men che
vertere su questioni – costituenti oggetto di norme di natura
inderogabile concernenti diritti indisponibili – attenga, piuttosto, a
mere ragioni creditorie della società nei confronti dei soci, relative al
pagamento degli oneri sociali e della quota di loro pertinenza dei
lavori di riparazione degli immobili della cooperativa, certamente
disponibili da parte dell’ente;
pertanto, la doglianza debba essere rigettata;
Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso, la Cooperativa Flegrea lamenta che
la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di
nullità della decisione di primo grado, avendo il Tribunale revocato i
decreti ingiuntivi opposti, senza rimettere la controversia al giudizio
degli arbitri, e sulla eccezione di nullità della clausola compromissoria,
per violazione delle disposizioni concernenti la nomina degli arbitri,
eccezioni costituenti oggetto di uno dei motivi di appello formulati
dalla società;

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a tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità debba ritenersi

tali questioni non risultano, peraltro, in alcun modo menzionate
dall’impugnata sentenza, e che il suddetto motivo di gravame non
risulta riportato nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare
che le questioni suindicate non siano «nuove» e di valutarne la
fondatezza sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di

14561);
Ritenuto che:
il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato,
senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione
degli intimai nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 21/11/2017.

autosufficienza (Cass., 20/08/2015, n. 17049; Cass., 17/08/2012, n.

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