Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1397 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19384-2015 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO

CASELLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

ANTICO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12/03/2014, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– Z.G. convenne in giudizio A.G., chiedendo la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo del convenuto in favore del limitrofo fondo di esso attore, asseritamente intercluso;

– nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Palmi rigettò la domanda attorea;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre Z.G. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso A.G.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto non intercluso il fondo dell’attore) appare inammissibile, in quanto si risolve in una censura in fatto in ordine all’accertamento dello stato dei luoghi (esistenza o meno della interclusione), avendo la Corte territoriale, sul piano della legittimità, correttamente negato il passaggio coattivo in assenza della interclusione richiesta dall’art. 1051 c.c.;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5) appare inammissibile, sia perchè il vizio di motivazione non è più previsto come motivo di ricorso dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè, in presenza di doppia conforme, l’art. 348-ter c.p.c., u.c. preclude la proposizione del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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