Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13969 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 08/07/2016), n.13969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 19892/14 proposto da:

Procura della Congregazione delle Religiose Concezioniste

Missionarie, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cerveteri 12, presso l’avv.

Gianluca Sestini, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Baroni e

Antonio Ciavarella, giusta delega a margine controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 29, n. 436/29/14 del 22 gennaio 2014, depositata il 28

gennaio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Gianluca Sestini per la parte ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 emessi dal Comune di Roma a seguito del mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

La Commissione adita, nella contumacia del Comune, accoglieva il ricorso, affermando che le attività svolte dall’ente religioso non erano “poste in essere al fine di realizzare un profitto lucroso, bensì al fine di svolgere la funzione apostolica e di formazione dei religiosi e la corresponsione di un piccolo corrispettivo, che è diretto a coprire le spese di gestione, non determina la formazione di un lucro, necessario, invece, per l’esclusione dall’esenzione”.

La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riconosceva non spettante l’agevolazione pretesa dall’ente.

Avverso tale sentenza, l’ente religioso propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste Roma Capitale (già Comune di Roma) con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con i due motivi di ricorso – concepiti come una sorta di macromotivi nei quali sono incluse altre censure, peraltro non specificamente qualificate con riferimento ai limiti che caratterizzano il ricorso per cassazione – l’ente religioso lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e la mancata valutazione della documentazione che l’ente aveva sottoposto all’attenzione del giudicante. Sul punto la parte ricorrente fa anche riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, con la quale sono stati in qualche modo definiti i confini dell’esercizio commerciale di un’attività ai fini dell’esclusione dell’esenzione di cui è causa.

2. Le censure che appaio viziate da una diffusa genericità delle argomentazioni e si caratterizzano per la massima parte come funzionali ad ottenere una revisione del giudizio di merito, sono infondate sulla base del costante orientamento di questa Corte riferito ad analoghe fattispecie: “In tema d’imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana mentre per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi siano svolte per lo scopo istituzionale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 248 del 2005. (Nella fattispecie l’esenzione è stata esclusa per un fabbricato gestito da un ente religioso destinato a “casa religiosa di ospitalità”)” (Cass. n. 16728 del 2010; nello stesso senso v.

anche Cass. n. 23584 del 2011 e Cass. n. 5041 del 2015).

3. In buona sostanza, secondo la Corte, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma primo, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 14226 del 2015).

4. Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto da parte del giudice circa l’esercizio con modalità “non commerciali” di una determinata attività che secondo la norma potrebbe astrattamente considerarsi esente: questa Corte non ha mancato di evidenziare che “la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 5485 del 2008). Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha negato l’esenzione degli immobili destinati ad attività ricettiva in ragione della ritenuta esclusione “in astratto” del requisito oggettivo, bensì in ragione dell’esclusione “in concreto” di tale requisito, sulla base dell’accertato esercizio delle attività in questione con modalità commerciali.

5. Il richiamo alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009 non muta la situazione.

5.1. La circolare in questione oltre a mettere l’accento sul fatto che le c.d. “rette”, devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato (con il chiaro richiamo alla necessità che l’attività in questione non alteri il regime di libera concorrenza, per evitare che l’esenzione tramuti in “aiuto di stato”), specifica che: “La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Cass. n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004;

n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005), spetta a chi sostiene di averne diritto. Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l’incidenza dell’onere probatorio stabiliti dall’art. 2697 c.c., per cui “spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un’agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione… di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della…

esenzione” (Cass. n. 14146 del 24 settembre 2003)”.

6. Sul punto la sentenza è fondata su un accertamento in fatto non adeguatamente criticato, se non con cesure di merito palesemente intese ad ottenere una revisione del giudizio che faccia prevalere la valutazione dei fatti offerta dalla parte su quella del giudicante.

6.1. Erra la parte ricorrente nel ritenere che la limitatezza degli utili registrati escluda l’attività di impresa (la quale al contrario non è esclusa nemmeno in caso di registrate perdite di esercizio).

6.2. In verità secondo l’orientamento di questa Corte, “la nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti.

6.3. Peraltro, ai fini dell’industrialità dell’attività svolta (art. 2195 c.c., comma 1), per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; nè ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente” (Cass. n. 16612 del 2008).

6.4. La Commissione europea nell’invito del 12 ottobre 2010 al Governo italiano a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avente ad oggetto “Aiuto di Stato C 26/10 (ex NN 43/10) – Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici”, ricorda al punto 36 che “secondo una giurisprudenza costante, “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attivita economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hofner contro Macroton GmbH, Racc. 1991, pag. 1-1979, punto 21). Analogamente, il fatto che un’entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa (Sentenza della Corte di giustizia del 1.7.2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. 2008, pag. 1-4863, punti 27 e 28)”.

7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forrettarie 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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