Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13969 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017),  n. 13969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6115/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

INNOVAZIONE PIU’ SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3704/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 17 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4577/24/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di Innovazione Più società cooperativa in liquidazione contro il diniego di rimborso IVA 2007. La CTR osservava in particolare che il gravame era inammissibile poichè sottoscritto da funzionario agenziale non competente a farlo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Risulta dirimente ed assorbente la fondatezza del secondo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – di nullità della sentenza a causa del rilievo officioso del difetto di sottoscrizione dell’atto di appello, in quanto riferibile ad un funzionario non abilitato.

Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15470 del 26/07/2016, Rv. 640640).

Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA