Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13969 del 05/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017), n. 13969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6115/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
INNOVAZIONE PIU’ SOCIETA’ COOPERATIVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3704/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 17 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4577/24/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di Innovazione Più società cooperativa in liquidazione contro il diniego di rimborso IVA 2007. La CTR osservava in particolare che il gravame era inammissibile poichè sottoscritto da funzionario agenziale non competente a farlo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Risulta dirimente ed assorbente la fondatezza del secondo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – di nullità della sentenza a causa del rilievo officioso del difetto di sottoscrizione dell’atto di appello, in quanto riferibile ad un funzionario non abilitato.
Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15470 del 26/07/2016, Rv. 640640).
Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017