Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13969 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13969 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2202-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

ricorrente

contro
SOCIETA’ OSCAR BRIL SOC. COOP. A RL;
– intimatA avverso la sentenza n. 372/31/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA dell’8.10.09,
depositata 1,1/12/2009;

34614

Data pubblicazione: 03/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’i 1/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.
bis cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Oscar Brill s.c.ar.l. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento con la seguente motivazione: "la cartella e la iscrizione a ruolo espongono vari importi, anche di notevole entità, riferiti a ritenute poi risultate pagate; sulla base di quanto emerge non è assolutamente agevole procedere al controllo della esattezza delle somme iscritte a ruolo e inserite in cartella. Non è possibile in alcun modo verificare la entità degli interessi e analogamente non è possibile verificare la esattezza delle sanzioni. Discende chiara da tali considerazioni la nullità della cartella". Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell' articolo 36 bis d.p.r. 600/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo che la cartella contenesse importi già pagati e la violazione dell'articolo 13 D.Lgs. 471/97 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando le sanzioni iscritte a ruolo per I' impossibilità di verificarne l'esattezza. Il motivo va giudicato infondato, perché non attinge la ratio decidendi della sentenza gravata. La difesa erariale infatti - pur sviluppando sostanzialmente argomentazioni di mero fatto non scrutinabili in sede di legittimità (concernenti i controlli sulla rispondenza tra le dichiarazioni del contribuente e i relativi versamenti) propone quale unico mezzo di ricorso una censura per violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc; laddove la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non contiene alcuna statuizione in diritto contrastante con il disposto degli articoli di legge richiamati dalla ricorrente, ma si fonda su un accertamento di fatto (avente ad oggetto l'avvenuto pagamento di parte delle imposte iscritte a ruolo e la conseguente impossibilità di verificare l'esattezza delle somme pretese con la cartella impugnata a titolo di imposte, sanzioni e interessi) censurabile solo con il mezzo di cui all'articolo 360 n. 5 cpc. Si propone quindi il rigetto del ricorso..» che la società contribuente non è costituita; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente; Ric. 2011 n. 02202 sez. MT - ud. 11-04-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore. Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto. Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di costituzione della P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma I'll aprile 2013. contribuente.

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